REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 21 Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 17 del 24-4-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 40 dell’8 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modalita’ di presentazione delle liste provinciali
e delle liste regionali

1. La presentazione delle liste dei candidati di cui all’ art. 9
della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste
regionali di cui all’art. 1, comma 3, dela legge 23 febbraio 1995, n.
43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato
candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno
un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni
elettorali ricomprese riel territorio nazionale per il Parlamento
europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale
del Piemonte;
b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito
che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi
consiliari ma presenti in Consiglio regionale al momento della
convocazione dei comizi elettorali;
c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composita
che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamenti con gruppi
consiliari gia’ presenti in Consiglio regionale al momento della
convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento
e’ conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la
Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e
puo’ essere effettuata anche a favore di lista con denominazione
diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente
fattispecie e’ alternativa a quelle prevista dalla lettera b).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Torino, addi’ 20 luglio 2009

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-04-24&task=dettaglio&numgu=17&redaz=009R0797&tmstp=1272613646775

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