Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- In esecuzione di giudicato inerente l’annullamento del relativo scrutinio di promozione, l’Amministrazione inquadrava l’appellante -ora per allora- nella qualifica di primo dirigente con decorrenza 20 dicembre 1978, come da provvedimento adottato il 15 settembre 2000.
La medesima Amministrazione, con la nota impugnata in primo grado, ha però rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente in data 27 settembre 2000 -di sua ammissione ora per allora ai concorsi per titoli e per turno di anzianità concernenti la copertura dei posti resisi disponibili dal 1982 in poi nelle qualifiche di dirigente superiore delle cancellerie e segreterie giudiziarie- nell’assunto della mancanza di un "effettivo servizio" nella qualifica, come da art. 24 del DPR n. 748 del 1972.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando come il giudicato non avesse riconosciuto l’ulteriore sviluppo di carriera preteso, ritenendo che difettasse anche il requisito dell’anzianità effettiva nella qualifica, essendo stato inoltre il ricorrente collocato in pensione nel 1997.
2.- Con il gravame in esame, ulteriormente illustrato dalla memoria depositata il 22 maggio 2010, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, denunziando che i primi giudici abbiano completamente capovolto i termini della questione e non considerato che la ricostruzione andava effettuata sotto la data di promozione ora per allora, a nulla rilevando il pensionamento nelle more intervenuto.
La difesa statale, che non si è costituita in giudizio, ha presenziato all’udienza del 23 novembre 2010, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3.- L’appello è fondato e la sentenza merita di essere riformata, attesa la prevalente ed assorbente doglianza di eccesso di potere sotto forma di difetto della motivazione.
Come da precedente esposizione, l’odierna controversia origina dalla rinnovazione ora per allora dello scrutinio di promozione a primo dirigente, a seguito del suo annullamento in sede giurisdizionale, senza che l’Amministrazione abbia vagliato in contemporanea le situazioni di avanzamento verificatesi successivamente alla data cui va riferito lo scrutinio rinnovato.
Per principio consolidato, l’Amministrazione, in seguito alla rinnovazione dello scrutinio annullato, ha l’obbligo di procedere alla revisione dei successivi scrutini ove essi risultino svolti su una situazione di fatto e di diritto non conforme al nuovo scrutinio effettuato ora per allora (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 1970, n. 313).
Tale valutazione contestuale ha carattere riparatorio nei confronti dell’impiegato pubblico, che si sia trovato senza sua colpa in condizioni di non poter essere valutato nei relativi scrutini, fatte salve ovviamente le avvenute sopravvenienze per circostanze non più reversibili; inoltre, solo per effetto dell’illegittimo scrutinio, l’appellante è venuto a trovarsi senza un’anzianità effettiva rispetto agli altri colleghi che hanno partecipato alla successiva procedura selettiva e che si sono visti promossi al grado di dirigente superiore.
4.- Ad avviso del Collegio -conclusivamente- ed entro gli indicati limiti, l’appello va accolto con la riforma della sentenza impugnata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese di lite relative al doppio grado meritano di essere integralmente compensate tra le parti per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio oggetto d’impugnazione, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite relative al doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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