Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 04-03-2011, n. 8758 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17 giugno 2010, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano, quale giudice dell’esecuzione, su conforme richiesta del P.M., ha revocato la sospensione condizionale della pena, concessa a D.M. dal G.I.P. del medesimo Tribunale con sentenza del 5 novembre 2007, irrevocabile il 19 settembre 2008. 2.Il G.I.P. ha rilevato che il D. aveva riportato un’ulteriore condanna da parte del G.U.P. di Bolzano con sentenza di patteggiamento del 27 novembre 2008, irrevocabile il 14 aprile 2009, si che, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, il medesimo aveva riportato condanne a pene che, cumulate, superavano i limiti di cui all’art. 163 c.p..

3. Avverso detto provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bolzano ha proposto ricorso per Cassazione D.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Ha rilevato che la sentenza emessa dal G.U.P. Di Bolzano il 27 novembre 2008 si riferiva a fatti risalenti al (OMISSIS) e quindi commessi in epoca anteriore alla commissione del reato, giudicato con sentenza del 5 novembre 2007 (2 novembre 2007); che, inoltre, la pena inflittagli con la sentenza del 27 novembre 2008, pari a mesi due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, era stata integralmente espiata in regime di semilibertà con decorrenza 1 aprile 2010 e fine pena 30 maggio 2010.

Pertanto il G.U.P. di Bolzano con la sentenza del 5 novembre 2007 lo aveva riconosciuto meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo supposto che egli si sarebbe astenuto dal compiere ulteriori reati. La revoca disposta dal provvedimento impugnato, motivata sulla base della sola sussistenza di una seconda sentenza di condanna per un delitto anteriormente commesso non aveva tenuto minimamente conto che la condotta di esso ricorrente era risultata pienamente conforme al giudizio prognostico di cui all’art. 164 c.p., comma 1, formulato dal G.I.P. di Bolzano in sede di emissione della prima sentenza di condanna del 5 novembre 2007. Era invero evidente che quanto compiuto dal condannato prima della concessione della sospensione della pena e quindi prima della formulazione del giudizio prognostico da parte del giudice non poteva minimamente incidere sulla probabilità di ravvedimento dello stesso;

ciò a maggior ragione se la condanna per reati commessi antecedentemente fosse stata integralmente eseguita, come nella specie in esame.

4. Con memoria difensiva del 24 dicembre 2010, il ricorrente ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni di cui sopra.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.M. è infondato.

2. E’ invero pienamente condivisibile l’ordinanza impugnata, per aver essa fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

3. Non ha invero alcuna rilevanza la circostanza che l’ulteriore reato, la cui commissione ha indotto il giudice dell’esecuzione a revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, si riferisca a fatti commessi in epoca anteriore rispetto al momento di commissione del reato, per il quale gli è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, oggetto della revoca.

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nell’ipotesi prevista dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, occorre infatti tener conto, al fine di verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell’arco di tempo previsto dalla legge e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione (cfr. Cass. 1A, 11.11.08 n. 44620, rv.

241570). Correttamente pertanto il giudice dell’esecuzione ha tenuto conto, ai fini della revoca del beneficio anzidetto, della sentenza emessa dal G.I.P. di Bolzano in data 27 novembre 2008, pur essendo essa riferita a fatti commessi anteriormente alla commissione del reato per il quale era stata concessa la sospensione della pena e pur essendo stata la relativa pena già interamente espiata, non autorizzando le parole usate dal legislatore nell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2 "riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso" la possibilità di tener conto, come sostenuto dal ricorrente, dell’implicita valutazione di meritevolezza fatta dal G.I.P. nel concedere la sospensione condizionale della pena prima che divenisse definitiva l’ulteriore condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con la precedente, superava i limiti posti dall’art. 163 c.p..

Non può invero incidere, ai fini della revoca imposta al giudice dell’esecuzione dall’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, la circostanza che il giudice che ha emesso la successiva sentenza per delitto anteriormente commesso non abbia esso stesso disposto detta revoca.

4. Non è infine condivisibile la pretesa disparità di trattamento ipotizzata dal ricorrente in suo danno, rispetto al trattamento riservato, per analoga ipotesi, dall’art. 163 c.p., comma 3 alle persone di età compresa fra gli anni 18 e gli anni 21 e di età superiore agli anni 70, trattandosi di situazioni eterogenee, tali da consentire al legislatore l’adozione di trattamenti differenziati.

5. Il ricorso proposto da D.M. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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