Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 04-03-2011, n. 8730 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questa Corte di Cassazione, sezione seconda, emetteva in data 18.03.2010 l’ordinanza n. 25490/2010 con la quale, all’esito del ricorso presentato da C.P. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Camerino in data 26.05.2009, dichiarava inammissibile il ricorso.

Il Cancelliere del Tribunale di Camerino restituiva gli atti, con missiva del 30.09.2010, facendo presente che per mero errore materiale si era indicato il nome dell’imputato come " C. P." mentre il nome esatto era " C.P.".

Con provvedimento del Presidente della Sezione, si fissava l’udienza odierna per provvedere sulla correzione dell’errore materiale.

La lettura della motivazione della sentenza del 18.03.2010 rende manifesto l’errore materiale, atteso che nel testo della motivazione si specifica in maniera chiara che il nome del ricorrente è " C.P." mentre nell’intestazione della sentenza è scritto " C.P.".

Appare evidente che nella motivazione si è indicato il nome esatto, in quanto rispondente agli atti del processo e solo per un refuso tale nome è stato indicato diversamente nel frontespizio.

Non ricorrendo l’ipotesi della modificazione essenziale, poichè resta immutato il contenuto fondamentale della sentenza, e cioè la decisione di annullamento, si può procedere alla correzione dell’errore in base al combinato disposto degli artt. 130 e 547 c.p.p.; con successiva restituzione degli atti al Tribunale di Camerino.
P.Q.M.

Procede alla correzione dell’errore materiale nel senso laddove, nell’ordinanza di questa Suprema Corte n. 5016 del 18.3.2010, è scritto " C.P." deve leggersi ed intendersi " C. P.";

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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