Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1336 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente in primo grado ed odierna appellata ha chiesto nella detta sede l’accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali connesse allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica rivestita.

In particolare la richiesta trae ragione dall’aver svolto, come operatore amministrativo, dal 1992, prima nel livello IV, poi nel livello V, le mansioni del livello VI.

La sentenza di primo grado ha accolto tale richiesta ritenendola assistita da tutte le condizioni giuridicamente necessarie a tal fine, vale a dire:

il conferimento formale, ad opera dell’organo competente, dell’incarico di svolgere le mansioni superiori;

l’esistenza della vacanza del posto corrispondente alle mansioni oggetto d’incarico;

– lo svolgimento delle mansioni superiori per oltre 60 giorno ex art.29 del dpr n.761/1979, in quanto ritenuto estensibile a tutto il pubblico impiego.

L’Amministrazione ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.

All’udienza del 25 gennaio 2011, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

La Sezione ritiene si possa prescindere da una puntuale contestazione degli argomenti svolti dal primo giudice.

E ciò alla luce del panorama giurisprudenziale, della cui avvenuta stabilizzazione si dirà, peraltro correttamente evocato dall’Amministrazione appellante, ritenendo in tale prospettiva sufficiente, ai fini del giudizio sul proposto gravame, argomentare in punto d’inapplicabilità, nella fattispecie, dell’art. 56, c. 6 d. lgs. 3.2.1993, n. 29, come modificato dall’art.25 del d.lgs.n.80 del 1998, e dall’art.15 d.lgs. 29 ottobre 1998, n.387, successivamente intervenuto.

L’apertura recata dalla prima delle norme sopra citate verso il riconoscimento economico delle mansioni superiori svolte di fatto nel pubblico impiego, com’è noto, è stata più volte analizzata dall’Adunanza plenaria di questo Consesso (sentt.nn..10, 11 e 12 del 2000), che, risolvendo i contrasti al riguardo insorti, ha valorizzato l’intervento innovativo su di essa compiuto dal legislatore, concretatosi nell’adozione dell’art.15 del d.lgs. n.387/1998, con il quale da ultimo è stata definita la decorrenza giuridica di detto riconoscimento, limitandone quindi temporalmente gli effetti applicativi a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso (22 novembre 1998).

Come chiarito dall’Adunanza plenaria con le sentenze sopra richiamate, solo nei predetti limiti temporali, il legislatore ha anticipato, rispetto ai contratti collettivi riguardanti i rapporti del pubblico impiego ormai "privatizzati", l’applicazione del mansionismo nel lavoro pubblico, già prefigurato dal citato artt. 56 del d.lgs. n.29 e dal successivo art.57 dello stesso decreto.

Prima di tale data, quindi, il diritto del pubblico dipendente alle differenze retributive per le mansioni di fatto svolte ancorché con attribuzione per atto formale, non può essere oggetto di riconoscimento (non solo giuridico ma anche) economico.

A tanto la giurisprudenza di questo Consiglio è giunta seguendo il percorso tracciato dalle norme, il cui esame fa emergere che gli interessi sottostanti al rapporto tra amministrazione e dipendente pubblico, anche se di natura economica, sono indisponibili e derivano da disposizioni di rango primario inderogabili dalla volontà delle parti, essendo, dette norme, caratterizzate dalla stringente corrispondenza tra qualifica del dipendente, scansione organizzativa in cui le mansioni debbono essere svolte e retribuzione. (Cons. Stato Ad.plen. 18 novembre 1999, n.22).

Posto che parte appellata reclama il riconoscimento economico per svolgimento di mansioni superiori relative ad un periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n.387/1998, periodo a cui si riferisce l’illustrato orientamento di questo Consesso, sfavorevole alel tesi rappresentate in prime cure, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, l’appello dell’amministrazione mirante a demolire la sntenza, che ha accolto, invece, le tesi qui contestate, deve quindi essere accolto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del doppio grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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