Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-02-2011) 07-03-2011, n. 8923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli in data 30.4.2007 ha confermato la condanna di M.C. per il reato di concorso in resistenza ai danni dei carabinieri V. e Ma.

(aggrediti da più persone che consentivano così a tale C. G., fermato dai militari, di allontanarsi), ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore, con i seguenti motivi:

– violazione di legge e motivazione "insufficiente" in relazione all’art. 552 c.p.p., comma 1, lett. C, perchè comunque l’imputazione non aveva descritto con precisione la condotta offensiva attribuita al M.;

illogicità ed insufficienza della motivazione, violazione e falsa interpretazione dell’art. 337 c.p., perchè la Corte napoletana non avrebbe risposto sul punto della discrasia tra le deposizioni dei verbalizzanti in ordine alla specifica condotta attribuita al M., eventualmente riconducibile al favoreggiamento personale per l’assenza di violenza o minaccia.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè lo stesso ricorrente non contesta che l’imputato si sia in concreto potuto difendere nella pienezza del contraddittorio rispetto all’accusa di avere concorso, in più persone, a condotte di violenza e minaccia nei confronti dei verbalizzanti che, sole, avevano consentito l’allontanamento del fermato.

Il secondo motivo è diverso da quelli consentiti, svolgendo censure di merito alla ricostruzione operata, in modo conforme tra loro, dai due Giudici del merito, che attribuiscono al M. un ruolo attivo nel sottrarre, insieme con gli altri coimputati ed in un contesto di palese costrizione fisica dei verbalizzanti ("mediante un’azione di forza congiunta"), il fermato alla presa dei militari. Del resto, i due vizi lamentati nel motivo – l’illogicità e l’insufficienza – non sono tra quelli per i quali soli l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E consente il ricorso.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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