Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 9911 Ingiunzione fiscale Notificazione degli atti Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La Reale Mutua di assicurazione richiese decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 199,78, dovute quale premio di un’assicurazione contro i rischi derivanti da incendio in base ad una polizza sottoscritta da C.A., nei confronti della "ditta The Woodpecker’s in persona del suo titolare pro tempore corrente in (OMISSIS)".

The Woodpecker’s s.n.c., alla quale il decreto ingiuntivo era stato notificato, propose opposizione eccependo la propria "carenza assoluta di legittimazione" sul rilievo che tra i propri soci non figurava il sig. C.A., come risultava dalle prodotte copie dell’atto costitutivo della società, dell’atto di cessione della quota sociale e di variazione della ragione sociale.

La compagnia di assicurazione si costituì e resistette. Sostenne la carenza assoluta di interesse all’azione da parte della società opponente "The Woodpecker’s s.n.c.", rappresentando che la stessa opponente aveva eccepito la propria carenza di legittimazione per avere la società di assicurazione formulato la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo contro la ditta individuale "The Woodpecker’s", che risultava avere stipulato la polizza di assicurazione mediante la firma del titolare C.A..

Affermò che la denominazione "The Woodpecker’s" nella ragione sociale era elemento irrilevante, atteso che la opponente era soggetto giuridico del tutto distinto dalla ditta individuale.

2.- Con sentenza pubblicata il 28 dicembre 2005 il giudice di pace di Potenza ha accolto l’opposizione dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo e condannando la società assicuratrice alle spese.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società Reale Mutua di assicurazione, affidandosi ad un unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- Sono dedotte "violazione dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, carenza di interesse alla domanda ed al processo, illogicità della motivazione".

Si sostiene che nessuna incertezza poteva sussistere in ordine al soggetto destinatario della ingiunzione e della notifica, atteso che, in entrambi gli atti, era stata indicata la ditta individuale e non la società che aveva proposto opposizione; la quale non aveva ricevuto alcuna notificazione, sicchè non era dato comprendere come avesse avuto conoscenza dell’ingiunzione e della notificazione.

2.- Il ricorso è infondato.

Il giudice di pace ha in contrario rilevato che il decreto era stato notificato alla società estranea (al rapporto sostanziale), che aveva accettato l’atto poichè la relata di notifica era generica, in quanto indirizzata a "The Woodpecker’s in persona del suo titolare p.t." (a pag. a 3, capoverso, della sentenza). Ha anche precisato che dal testo del ricorso risultava che il decreto ingiuntivo era stato domandato nei confronti della "Woodpecker’s in persona del suo titolare p.t., senza specificare se si trattasse di ditta individuale o di società", infine ravvisando l’interesse della società a proporre opposizione nella necessità di "bloccare la procedura", evitando che lo scadere del termine di quaranta giorni la costringesse poi all’eventuale opposizione a precetto, con ulteriori spese.

I presupposti di fatto sono dunque diversi da quelli esposti dalla società assicuratrice in questa sede ricorrente.

Si rende conseguentemente applicabile il principio secondo il quale "se il decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo ma tuttavia suscettibile di essere considerato debitore in ragione delle insufficienti indicazioni contenute nel ricorso, questo è senz’altro legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacchè, non essendo più possibile, come nel procedimento ordinario, la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell’intimato" (cfr. le risalenti Cass., n. 4753/1980, nonchè nn. 731/1981 e 7523/1992).

Da qui l’interesse della società destinataria della notificazione a proporre opposizione e la corretta declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di soggetto, convenuto in senso sostanziale, del quale era oggettivamente dubbia l’identità (secondo il motivato apprezzamento del giudice di merito).

3.- Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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