Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza del 15 aprile 2010 n. 14604. Sulla configurabilità del delitto di calunnia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

Il AAA è stato tratto in giudizio e condannato in appello alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per aver denunziato falsamente ai Carabinieri di Napoli, il 21 settembre 2002, lo smarrimento degli assegni identificati con i n. 0082410970-05 per €. 1.681,51; n. 0082421247-12 per €. 3.098,00; n. 0082421248-00 per €. 3.098,00, tratti sul c.c. n. 40683/09 presso la Banca Popolare di Ancona, in realtà dati in pagamento a BBB, così accusando del reato di ricettazione, le persone che sarebbero andate a porre detti titoli all’incasso.
1) I motivi di impugnazione:
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che gli assegni, indicati nel capo di imputazione, non sono stati acquisiti nel fascicolo del dibattimento, quale prova materiale e cartacea, perché inesistenti, ma si era proceduto nei confronti del AAA facendo riferimento unicamente alle dichiarazioni rese dal BBB, il quale riferiva di aver ricevuto un unico assegno, identificato con n. 0082423788-05, che però non era mai stato contestato nel capo di imputazione, né acquisito nel dibattimento.
Sostiene il ricorrente che la Corte distrettuale ha motivato la sentenza di conferma unicamente sulla testimonianza del BBB ritenendola esaustiva, sebbene il Giudice di prime cure avesse emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato sulla base di prove inesistenti, ovvero, facendo riferimento all’assegno identificato con n. 0082423788-05 – mai oggetto di contestazione – così violando il disposto dell’art. 526, c.p.p.
Da ciò la richiesta di annullamento, per l’eccepita violazione dell’art. 522 e 526, c.p.p, nonché in violazione dell’art. 111, co. 4 della Costituzione.
Con un secondo motivo si lamenta ancora vizio di motivazione per illogicità, dato che la Corte, superando le lacune e gli errori della sentenza di primo grado, afferma di condividerne la motivazione sul presupposto che il AAA aveva “ammesso di aver smarrito gli assegni” e che il BBB, prenditore, sebbene fosse stato immediatamente ed integralmente soddisfatto del suo credito, aveva testimoniato che il AAA si trovava in difficoltà economiche.
Tale motivazione sarebbe viziata perché non ha preso in esame altri fondamentali elementi quali la buona fede del AAA, il quale non appena venne a conoscenza, mediante lettera AR. del 31.10.2002 inviatagli dal BBB, che l’assegno non era andato smarrito, subito provvide ad avvertire i CC. del ritrovamento dell’assegno e provvide, altresì, a consegnare al BBB stesso la somma di 1.681,51 euro con tre bonifici bancari, acquisiti agli atti del dibattimento (rispettivamente del 14.11.02 di 281,51 euro, del 29/11/02 di euro 200,00, del 08/04/03 di euro 200,00), e la rimanente somma in contanti, così come confermato anche dalla persona offesa all’udienza del 06.11.06.
Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice e dalla Corte di Appello dopo, risulta provato dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, che nel momento in cui il prevenuto veniva a conoscenza dai prenditori degli assegni denunziati smarriti tempestivamente provvedeva a comunicare ai CC. di Napoli – Rione Traiano il ritrovamento dei predetti assegni facendo venire meno il “pericolo” che un procedimento penale potesse iniziare a carico di costoro.
Ed infatti, all’udienza del 13.06.05 tenutasi innanzi al G.U.P., venivano acquisite le seguenti dichiarazioni di ritrovamento: in data 08.10.02 ritrovamento dell’assegno identificato con n. 0082410970-05 a firma di CCC (assegno contestato nel capo di imputazione, ma non tra quelli indicati in querela); in data 27.09.02 ritrovamento dell’assegno identificato con n. 0082410961-09 a firma di CCC (a distanza di soli 6 giorni dalla denuncia di smarrimento); in data 30.10.2002 ritrovamento dell’assegno identificato con il n. 0082423788-05 (assegno rivendicato dal BBB in querela, in udienza e nella lettera AR. del 31.10.2002 su indicata, ma non oggetto di imputazione), a firma di CCC; in data 01.07.03 ritrovamento di n. 3 assegni identificati con i n. 0082410962-10, n. 0082421247-12 e n. 008242124800 (assegni indicati in querela dal BBB, ma non rivendicati dallo stesso in udienza né oggetto di indagini della P.G.), a firma di CCC.
Pertanto, per il ricorrente, la sentenza di secondo grado sarebbe priva di motivazione perché nulla dice in merito al contestato errore in cui era incorso il giudice di prime cure, considerato che non solo il AAA aveva provveduto a comunicare ai CC. il ritrovamento dell’assegno di euro 1.681,51 in data 30.10.2002, ma lo aveva fatto addirittura un giorno prima della lettera AR. del 31.10.2002 inviata dal BBB alla DDD, essendo stato in proposito avvertito telefonicamente dal BBB stesso.
2) La decisione di annullamento della Corte:
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La decisione di responsabilità del AAA è stata motivata mediante l’esclusiva valorizzazione e valutazione della vicenda dell’unico assegno bancario, identificato con il n. 0082423788-05, non oggetto di contestazione, nella elencazione dei titoli di cui ai capo di imputazione, e ricevuto da BBB, a titolo di pagamento dall’odierno ricorrente, assegno messo all’incasso.
Gli altri assegni, oggetto invece di puntuale ed esplicita contestazione, non risultano essere stati messi all’incasso: per essi, quindi, manca la prova della consumazione del delitto di calunnia, e deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, perché il fatto non sussiste.
Non a caso la sentenza impugnata (nella 21^ riga partendo dal basso), nel ricostruire la materialità ed i profili soggettivi della calunnia, fa esclusivo riferimento a quel solo titolo, dato in pagamento al BBB, non compreso tra quelli oggetto d’accusa e quindi irrilevante ai fini del giudizio.
Ritiene in proposito la Corte che la mera denuncia di smarrimento di un assegno presentata prima o dopo la consegna del titolo, da parte del denunciante, di per sé, non costituisca reato, ma tale possa diventare se ed in quanto, falsa la denuncia, il titolo venga presentato all’incasso, comportamento questo che viene appunto a perfezionare l’iter della condotta calunniosa “formale” o “reale” (Cass. pen., sentt. n. 4537/2009, Rv. 242819, Siloni; n. 3910/2009, Rv. 24251, Salamone), considerato che la fattispecie di calunnia si realizza allorché il fatto, oggetto di incolpazione “diretta” o “indiretta”, non è avvenuto ovvero è essenzialmente diverso rispetto a quello denunciato.
La mera dichiarazione alla polizia dello smarrimento di un assegno non costituisce una denuncia di reato, non dà luogo a indagini e non determina la possibilità dell’inizio di un procedimento penale.
Questa possibilità, infatti, si può verificare solo in seguito alla presentazione del titolo all’incasso, perché è con la presentazione che si profila la commissione da parte del presentatore di un reato (appropriazione di cose smarrite, ricettazione, falsità in atti) da denunciare all’autorità giudiziaria.
Perciò, in mancanza della presentazione all’incasso dei titoli indicati nell’imputazione, deve concludersi che la denuncia di smarrimento degli stessi non poteva integrare il reato di calunnia e che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il giorno 11 febbraio 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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