Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-03-2011, n. 8887 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Savona ha affermato la responsabilità di P.E. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C).

La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova.

2. Ricorre per Cassazione l’imputato lamentando che i giudici di merito hanno ritenuto provato che egli si fosse posto alla guida del proprio scooter in stato di ubriachezza sulla base di mere congetture che non hanno trovato riscontro nell’istruttoria dibattimentale. Si è infatti argomentato che l’imputato non ha mai dichiarato di aver prestato il veicolo ad altri; non ha spiegato perchè si trovasse vicino ad esso pur non guidando; nè infine si è rifiutato di sottoporsi all’esame alcolimetrico. In realtà la guida del veicolo non può essere desunta da alcun elemento obiettivo tanto che un teste ha riferito che sul manto stradale non c’erano tracce di frenata nè segni di incidente. Nè può assumere significato la circostanza che l’imputato si sia spontaneamente sottoposto all’esame alcolimetrico pur non avendo in precedenza guidato, giacchè occorre considerare lo stato confusionale determinato proprio dall’assunzione di alcolici.

Si deduce altresì l’inosservanza delle disciplina legale in tema di inutilizzabilità: la Corte d’appello ha erroneamente affermato che nel caso di specie non vi è stata una denunzia ma solo una segnalazione telefonica dettata da ragioni di civile convivenza, relativa ad un incidente stradale. E’ pure inutilizzabile la deposizione testimoniale che ha fatto generico riferimento all’anonima segnalazione di sinistro.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata condivide la valutazione del caso proposta dal primo giudice ed esclude che la circostanza della guida del motoveicolo sia basata su mere congetture. Si ritiene, invece, che sussistano plurimi concordanti indizi: l’imputato era vicino al motociclo, esso era di sua proprietà, non è mai emerso da alcuna circostanza concreta che il mezzo fosse stato affidato ad altri, il ricorrente si è sottoposto all’esame alcolemico senza mai protestare di non essere coinvolto nella guida. Tale apprezzamento costituisce una tipica valutazione di merito che è basata su obiettive acquisizioni, non presenta errori logici e non può essere quindi sindacata nella presente sede di legittimità. In particolare non può ritenersi incongrua la valutazione del comportamento dell’imputato in concomitanza con le indagini di polizia, posto che lo stato di alterazione alcolica non attribuisce automaticamente insensatezza ai comportamenti; e d’altra parte la circostanza di essersi senza proteste sottoposto all’esame alcolimetrico non è stata, assunta come decisiva ma è stata coniugata con diverse altre di analogo segno.

Pure immune da censure è la considerazione espressa dalla pronunzia appellata circa la segnalazione pervenuta alla centrale di polizia a proposito di un incidente stradale: correttamente tale segnalazione non viene equiparata ad una denunzia anonima ma viene ritenuta una mera segnalazione afferente ad un fatto non necessariamente delittuoso come, appunto, un infortunio stradale.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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