Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Treviso dichiarava N.M. colpevole della contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (commessa in data (OMISSIS)) e lo condannava alla pena di Euro 800 di ammenda.
Il giudice individuava le prove della responsabilità dell’imputato attraverso gli elementi sintomatici (alito fortemente vinoso ed andatura barcollante) descritti dall’agente che aveva sottoposto a controllo il prevenuto.
Propone ricorso per Cassazione l’imputato, articolando tre motivi.
Con il primo chiede l’annullamento della sentenza, sul rilievo della genericità e concreta irrilevanza degli elementi sintomatici, posti a fondamento del giudizio di responsabilità.
Con il secondo motivo lamenta l’eccessività della pena inflitta.
Con il terzo motivo si duole dell’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
In via preliminare va osservato che la "depenalizzazione" di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), operata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 fa venire meno la fondatezza (e la conseguente applicabilità) di quella interpretazione giurisprudenziale che riteneva possibile dimostrare la guida in stato di ebbrezza alcolica anche in assenza di esame alcolemico, sulla base di elementi oggettivi esterni.
Si tratta, come è noto, di quell’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento ("etilometro"), ben potendo il giudice di merito – in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali – ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l’esito dell’esame alcolimetrico, purchè del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Tale orientamento, come è altrettanto noto, è stato ribadito dalla giurisprudenza anche a seguito della novella riformatrice di cui al D.L. 7 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatici, precisandosi, al riguardo, che, pur dopo tale novum normativo, il giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, con l’unica (ovvia) precisazione che tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (cit. comma 2, lett. b) e c) l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (tra le tante, Sezione 4, 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini, non massimata).
Or bene, proprio la "depenalizzazione" dell’ipotesi meno grave e più favorevole non consente più questo ragionamento.
Per l’effetto, oggi, l’accertamento di rilevanza penale deve passare inderogabilmente attraverso un accertamento tecnico sul tasso alcolemico, mentre gli elementi esterni sono solo elementi valutativi di conforto.
Nella rappresentata assenza di riscontro alcolimetrico tale da consentire di ravvisare il superamento delle soglie di rilevanza penale, la sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p., lett. a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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