Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 07-03-2011, n. 8884 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato S.K. ha proposto ricorso per Cassazione avvero la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha confermato la sentenza del primo giudice, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 c.p.p., commesso il (OMISSIS). Si lamenta che il fatto avrebbe dovuto essere collocato nella più favorevole fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), introdotta in epoca successiva al fatto, con tutte le conseguenze inerenti alla pena ed al computo della prescrizione.

Rileva preliminarmente l’intervenuta depenalizzazione della fattispecie in questione. Il reato, infatti, è stato accertato in chiave sintomatica sicchè, in conformità all’insegnamento costante di questa Suprema Corte, pel principio del favor rei, deve essere configurata la fattispecie di cui alla novellato art. 186 c.p.p., comma 2, lett. A), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza introdotta successivamente al fatto.

Da ultimo, per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, la fattispecie in questione è stata trasformata in illecito amministrativo. In conseguenza, ai sensi dell’art. 2 c.p. e art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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