Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1285 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per l’ Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso proposto dalla prof. S.A. avverso il decreto del Centro servizi amministrativi per la Provincia di Chieti – Ufficio scolastico regionale per l’ Abruzzo – di esclusione dagli elenchi dei docenti specializzati per il sostegno dalle graduatorie permanenti provvisorie relative agli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 ed ha disposto l’ annullamento del provvedimento predetto perché "privo di solida base motivazionale".

Appella il Ministero dell’ istruzione dell’ università e della ricerca che ha ribadito il difetto in capo alla prof. S. del possesso di titolo idoneo per l’ inclusione nella graduatorie, secondo la disciplina nella materia succedutasi nel tempo.

La prof. S. si è costituita in resistenza.

All’ udienza del 21 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è fondato.

2.1). Il T.A.R. ha disposto l’ annullamento dell’ atto di depennamento dagli elenchi del sostegno sul riscontro dell’ assenza di un" adeguata motivazione in ordine all’ inidoneità del titolo conseguito il 17 gennaio 2001 presso il FOR.COM, Consorzio Interuniversitario di Roma, ai fini dell’ inclusione nei predetti elenchi dei docenti specializzati per il sostegno.

Nelle premesse del decreto impugnato è fatto specifico richiamo alle disposizioni in base alle quali va conseguito, secondo quanto previsto dall’ art. 325 del d.lgs. n. 16 aprile 2004, n. 325, il titolo di specializzazione per l’ inclusione degli elenchi dei docenti specializzati per il sostegno di alunni disabili.

Nel quadro di detta disciplina con d.m. 26 maggio 1998 è stato previsto lo svolgimento, nell’ ambito dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, di specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con successivo decreto n. 460 del 24 novembre 1998 è stata dettata una disciplina transitoria per la formazione degli insegnanti di sostegno, limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia e fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nell’ ambito nel corso di laurea o nella scuola di specializzazione. Fino agli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 è stata, quindi, consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati di cui all’articolo 14 – comma 4 – della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "l’istituzione e l’organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici" (art. 6 del d.m. n. 460 del 1998).

E’ da ultimo intervenuto il d.m. 20 febbraio 2002 che – nel limite di un numero di posti programmato annualmente – ha previsto l’ organizzazione presso le scuole di specializzazione all’ insegnamento secondario, anche in convenzione con le direzioni scolastiche regionali, di specifiche attività formative attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, riservate a docenti abilitati e sprovvisti dello titolo specifico, con un minimo di 800 ore di frequenza e contenuti e criteri formativi stabiliti nel d.m. medesimo.

Alla disciplina regolamentare succedutasi nel tempo fa puntuale riferimento l’ art. 6 del decreto direttoriale 31 marzo 2005 sugli adempimenti e modalità di aggiornamento delle graduatorie permanenti e seleziona, con carattere di tipicità e tassatività, le procedure idoneative in base alle quali va conseguito il titolo utile per la graduazione dei docenti che possono aspirare al conferimento di incarichi in classi con presenza di alunni in situazioni di handicap.

Nel caso di specie il FOR.COM., che ha rilasciato il diploma di specializzazione in "Teoria e metodologia del sostegno" prodotto dall’ odierna appellata, con una prima nota del 23 maggio 2005, in riscontro a richiesta dell’Ufficio scolastico regionale per l’ Abruzzo, ha certificato che detto corso "non risponde ai requisiti previsti dal d.i. n. 460 del 24.11.98".

La successiva nota di chiarimento del FOR.COM. in data 20 settembre 2005 precisa che il corso ha rispettato gli obiettivi formativi e programmi previsti dal decreto n. 460 del 1998. Esso, tuttavia, non risulta essere stato istituito da università, nei limiti delle esigenze di docenti per posti di sostegno accertate in ciascuna provincia da parte dei singoli ex provveditorati, in osservanza della disciplina transitoria dettata dall’ art. 6 del d.m. n. 460 del 1998, né svolto – secondo quanto previsto dall’ art. 14 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili 5 febbraio 1992, n. 104, cui rinvia il richiamato art. 6 – da istituti specializzati all’uopo convenzionati con le università, cui resta riservata la disciplina e le modalità di espletamento degli esami, nonché i relativi controlli.

Al carattere tassativo e nominato della tipologia dei titoli abilitanti utili, ai sensi dell’ art. 6 del decreto direttoriale 31 marzo 2005, all’ inserimento negli appositi elenchi per il conferimento di incarichi di insegnamento per il sostegno ha, quindi, correttamente fatto seguito – con carattere vincolato alla disciplina di redazione ed aggiornamento della graduatorie permanenti – l’ atto di esclusione dell’ 11 luglio 2005.

L’ appello va, quindi, accolto e per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti per i due gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in definitiva pronuncia accoglie l’ appello in epigrafe e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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