Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Fatto
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 27 aprile 2004 il Condominio dello stabile di Via (…), in persona del suo Amministratore p.t., denunciava l’omessa consegna da parte del precedente amministratore (…), revocato dall’assemblea tenutasi il 5.02.04, della documentazione condominiale più volte richiesta dal nuovo amministratore; considerata quindi l’urgenza e la necessità per la gestione del condominio del recupero di tutta la documentazione relativa alla gestione precedente, chiedeva ordinarsi al sig. (…) la consegna immediata, al nuovo amministratore, di tutta la documentazione contabile e fiscale del condominio in suo possesso come da verbale di consegna del 12 dicembre 2002. Il ricorso, veniva accolto e, per l’effetto, il (…) veniva condannato alla immediata riconsegna al condominio ricorrente, in persona dell’amministratore p.t., della predetta documentazione.
Veniva quindi instaurato il presente giudizio di merito avente ad oggetto la domanda con la quale il condominio ricorrente chiede quindi accertarsi e dichiarare in via definitiva l’inadempimento del (…) in ordine agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’attore durante l’espletamento dell’incarico di amministratore, nonché di restituzione della documentazione amministrativo-contabile e di cassa a conferma dell’ordinanza ex art. 700 cpc; dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla immediata restituzione di tutte le somme incassate durante il suo mandato; condannare altresì il convenuto, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal condominio quantificati in euro 10.000,00, o in quell’altra somma ritenuta di giustizia oltre interesse e rivalutazione monetaria, nonché condannare il (…) a tenere indenne il condominio attore di tutti gli oneri, more e penali derivanti dall’inadempimento contrattuale e dalla ritardata riconsegna della documentazione, con vittoria di spese e competenze.
Disposto l’interrogatorio formale deferito dal condominio all’amministratore rimasto contumace in ordine alla circostanza secondo la quale lo stesso non aveva ancora restituito tutta la documentazione contabile e amministrativa in suo possesso, malgrado la cessazione dall’incarico di amministratore sin dal 5.2.04 le richieste di restituzione e la notifica dell’ordinanza ex art. 700 cpc, tuttavia il (…) non si è presentato a rendere l’interrogatorio senza addurre alcun legittimo impedimento.
Pertanto sulla base della documentazione in atti, non disconosciuta dal convenuto, ai sensi dell’art. 232 cpc possono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
È noto che l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio (vd. Cass., sez. 2, sent. n. 10815 del 16/08/2000).
È quindi fondata la domanda del condominio attore avente ad oggetto la condanna in via definitiva dell’amministratore, cessato dalla sua carica, di riconsegnare in favore del condominio di v. M. in (…), di tutta la documentazione in suo possesso di cui al verbale di consegna del 20 maggio 2004 e della cassa condominiale.
Le ulteriori domande di carattere risarcitorie sono invece rimaste sfornite di adeguata prova sia sull’an che sul quantum, pertanto vanno rigettate.
Le spese processuali, del giudizio cautelare e di quello di merito, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Condomino di Via M. in Ceglie del Campo (Bari) nei confronti di (…) con citazione notificata il 23 luglio 2004, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, accertato l’inadempimento di (…) nei confronti del Condominio di Via (…), condanna il (…) in via definitiva alla consegna in favore dell’attore della documentazione contabile-amministrativa riguardante il periodo della propria amministrazione;
2) rigetta ogni altra domanda;
2) condanna (…) al pagamento in favore dell’attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 3880,00 di cui euro 580,00 per spese; euro 1.500,00 per onorario, euro 1.800,00 per diritti, oltre Iva, Cap e rimborso spese generali come per legge.
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