Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 07-03-2011, n. 8877 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 febbraio 2006 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava D.F. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di O.K. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale, oltre al pagamento delle spese processuali e la sospensione della patente di guida per mesi tre. Lo condannava altresì (unitamente al coimputato F. e al responsabile civile Fondiaria Ass.) al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili nonchè al pagamento di una provvisionale di 30.000 Euro per ciascuna di esse.

Al D. era stato contestato il reato di cui all’art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 40 c.p., comma 2 per avere, in (OMISSIS), alla guida del suo motociclo che percorreva la (OMISSIS), ad una velocità di circa 90 Km/orari, non convenientemente moderata in relazione alle circostanze di luogo ed invadendo la corsia di marcia opposta a quella del proprio senso di percorrenza, provocato la morte di O.K., seduta sul sedile posteriore della predetta motocicletta, che veniva sbalzata in avanti sul manto stradale e, per le gravi lesioni riportate, decedeva, a seguito dell’urto tra la motocicletta condotta dal D. e l’autovettura condotta da F.A., che cooperava colposamente nel reato, il quale si era immesso nell’incrocio tra via (OMISSIS) senza rispettare il diritto di precedenza tra strada principale e secondaria ed oltrepassando la striscia continua di carreggiata.

Avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Napoli in data 13.01.2009, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, rideterminava la misura della percentuale di colpa attribuita al D. nel 40%; confermava nel resto e condannava l’imputato al pagamento in favore della costituita parte civile della somma complessiva di Euro 1200,00 per le spese di costituzione della presente fase, oltre IVA e CPA. Avverso la predetta sentenza D.F., a mezzo del suo difensore,proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con ogni consequenziale statuizione.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

motivazione mancante e manifestamente illogica ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606 c.p.p., lett. b).

Secondo il ricorrente la Corte territoriale aveva omesso di considerare i motivi di impugnazione sottoposti alla sua attenzione con l’atto di appello, in quanto, confermando sostanzialmente le conclusioni contenute nella sentenza di primo grado, non aveva tenuto in alcuna considerazione le critiche offerte alla ricostruzione tecnica della dinamica dell’incidente. Lamentava la difesa del D. che la sentenza impugnata definisse chiaro il contenuto della relazione del consulente del Pubblico Ministero, mentre invece il predetto consulente, in sede di esame dibattimentale,aveva smentito in larga parte quanto sostenuto nella relazione scritta sia in ordine ai limiti di velocità vigenti nel tratto di strada interessato, sia in ordine alla dinamica dell’incidente. La sentenza impugnata invece non aveva tenuto in alcun conto i rilievi e le argomentazioni critiche effettuate dalla difesa dell’odierno ricorrente nei riguardi della consulenza tecnica del Pubblico Ministero. Lamentava infine il D. che, sebbene la sentenza impugnata avesse operato una riduzione dell’indice di responsabilità nei suoi confronti (passando dal 50 al 40%),pur tuttavia non aveva operato alcuna diminuzione della pena inflitta con la sentenza di primo grado.

I proposti motivi di ricorso sono infondati.

Per quanto attiene al primo, si osserva che lo stesso ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

La Corte territoriale ha infatti ampiamente confutato il motivo di appello con cui il D. proponeva una diversa ricostruzione del fatto e criticava le argomentazioni e le conclusioni a cui era pervenuto il consulente del Pubblico Ministero ed ha evidenziato, con una motivazione logica e congrua, i gravi profili di colpa a suo carico.

In particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che la velocità tenuta dall’odierno ricorrente era superiore a quella di 50 chilometri orari, prevista come massima nella zona in cui si è verificato l’incidente e che il D. stesso aveva ammesso di avere viaggiato ad una velocità di circa 60 o 70 chilometri orari.

Quanto poi alla consulenza del Pubblico Ministero, la Corte territoriale si è a lungo soffermata sulle argomentazioni di tale esperto, che aveva determinato la velocità della moto in circa 90 chilometri orari, ponendo in evidenza la circostanza che egli aveva affermato nel corso dell’esame dibattimentale che nella zona dell’incidente il limite di velocità era appunto quello di 50 chilometri orari, in quanto tale area si poteva qualificare come "zona edificata", anche se non poteva definirsi "centro abitato" e ha sottolineato che proprio da tale considerazione del C.T. del Pubblico Ministero era derivata l’erronea prospettazione della difesa nei motivi di appello, secondo cui ci sarebbe stato un contrasto tra la motivazione della sentenza di prime cure e le conclusioni di tale consulente tecnico. La sentenza impugnata ha poi evidenziato altri profili di colpa a carico del D., oltre alla velocità eccessiva, quali la circostanza che, essendo l’impatto avvenuto non nella carreggiata di percorrenza della moto, bensì nella carreggiata opposta, si poteva ritenere che egli stesse effettuando un sorpasso, con invasione della corsia opposta e superamento della doppia striscia continua. La condotta di guida del ricorrente, che non indossava il casco protettivo, nè l’aveva fatto indossare alla passeggera seduta sul sedile posteriore, era stata pertanto connotata da grave distrazione.

La Corte territoriale ha poi ritenuto che una percentuale di colpa pari al 10% dovesse essere ritenuta anche nei confronti della vittima dell’incidente, che non indossava il casco, pur avendone l’obbligo e riduceva quindi la percentuale di colpa addebitabile al D. dal 50 al 40%.

Infondato è peraltro il motivo di ricorso secondo cui la Corte territoriale, avendo operato una riduzione dell’indice di responsabilità nei confronti del ricorrente (passando dal 50 al 40%), avrebbe dovuto operare una diminuzione della pena inflitta con la sentenza di primo grado. I giudici di merito infatti hanno confermato la pena irrogata sulla base di una nuova valutazione sulla congruità della stessa, ai sensi dell’art. 133 c.p., in considerazione della personalità dell’imputato, del grado della colpa e della gravità del fatto, circostanze tutte che li hanno indotti a ritenere condivisibile la valutazione effettuata dal giudice di primo grado di sola equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata.

Il proposto ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2220,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 2200,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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