T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 02-03-2011, n. 1939 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto meglio specificato in epigrafe;

– con atto depositato in data 25 gennaio 2011 il ricorrente "dichiara di rinunciare al ricorso";

Ritenuto che – in ragione della valenza in termini di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ordinariamente riconosciuta alla rinuncia che risulti, come nel caso in esame, non ritualmente "notificata alle altre parti" – non permane al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 dell’all. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ritenuto, peraltro, che nulla deve essere disposto in ordine alle spese di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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