Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9862 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7.12.05 la Commissione Tributaria Regionale di Milano rigettava l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso proposta dal notaio F.G. avente ad oggetto le somme da costui pagate a titolo di imposta ipotecaria su una iscrizione, e sulla successiva cancellazione, erroneamente effettuata nei Registri Immobiliari di Castiglione delle Stiviere.

Il notaio aveva infatti rogato un contratto di cessione di credito ipotecario e, invece di richiedere l’annotazione della cessione ex art. 2843 c.c., aveva presentato al Conservatore una nuova nota di iscrizione ipotecaria sui beni già ipotecati. Accortosi dell’errore, e presentata la richiesta di annotazione sulla prima ipoteca e poi di cancellazione della seconda, il notaio aveva infine avanzato istanza di rimborso dell’imposta versata sulla erronea iscrizione e la conseguente cancellazione, ottenendo il rifiuto dell’ufficio e trovando poi accoglimento della propria pretesa davanti alle Commissioni tributarie provinciale e regionale.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale argomentava che l’oggetto dell’atto pubblico era incompatibile con la formalità erroneamente richiesta (iscrizione di ipoteca, invece che annotazione su quella già iscritta) e pertanto il Conservatore avrebbe dovuto adottare riserve alla registrazione, informando l’interessato; concludeva rilevando che l’imposta versata per l’iscrizione era indebita.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l’Agenzia dei Territorio, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 3 e 11, e art. 2674 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Il resistente ha depositato controricorso Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza dell’1.2.2011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata sotto due distinti profili.

Sotto un primo profilo, si sostiene che – poichè, a norma del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, sono soggette ad imposta le formalità ipotecaria eseguite nei pubblici registri immobiliari – l’obbligazione di versamento dell’imposta deriverebbe dalla mera esecuzione di una formalità ipotecaria, indipendentemente dalla legittimità civilistica della stessa e, quindi, dalla possibilità che il Conservatore si potesse o meno rifiutare di darvi corso.

Sotto un secondo profilo, si sostiene che, nella specie, il Conservatore non avrebbe potuto rifiutare riscrizione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 2674 c.c..

Ragioni di chiarezza espositiva consigliano di svolgere l’esame delle censure della ricorrente iniziando dalla seconda.

Osserva al riguardo la Corte che il rilievo della ricorrente secondo cui il caso di specie non sarebbe riconducibile ad alcuna delle ipotesi contemplate nell’art. 2674 c.c., è esatto, perchè quest’ultima disposizione si riferisce ai requisiti di forma delle note e dei titoli da presentare al Conservatore dei Registri immobiliari ed è pacifico che l’atto di cessione del credito e la conseguente nota di iscrizione ipotecaria presentati dal notaio F. al Conservatore di Castiglione delle Stiviere presentassero i requisiti di forma necessari per essere ricevuti dal Conservatore stesso.

Il rilievo, però, pur se esatto, non è concludente, giacchè – come questa Corte ha già precisato con la sentenza n. 9297 del 2007 – la disciplina dei doveri che gravano sul Conservatore che venga richiesto di atti del proprio ufficio non si esaurisce nell’art. 2674 c.c., ma è integrata dal disposto dell’art. 2674 bis c.c. (aggiunto al codice civile dalla L. n. 52 del 1985, art. 7), secondo il quale "al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilitù di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva. La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria". Il reclamo previsto dal secondo comma della disposizione è poi disciplinato dall’art. 113 ter disp. att. c.c., (pure aggiunto dalla legge già citata) ed il suo mancato esperimento nel termine, ovvero il suo rigetto definitivo, giusta l’ultimo comma della norma, fa perdere alla formalità i suoi effetti. li tenore letterale dell’art. 2674 bis c.c., ed in particolare il riferimento alla "istanza della parte richiedente" rende palese come il Conservatore che, essendo stato richiesto della trascrizione di un atto o dell’iscrizione di un’ipoteca, constati l’esistenza di un grave e fondato dubbio sulla trascrivibilità od iscrivibilità, abbia il dovere di comunicare tale dubbio al richiedente:

quest’ultimo, d’ altra parte, può evidentemente desistere dalla sua richiesta e. solo se intenda insistervi, deve formulare l’istanza a cui la legge collega l’insorgenza del dovere del Conservatore di procedere alla trascrizione od iscrizione con riserva. Risulta allora del tutto evidente che – se la legge impone al Conservatore di rilevare (e comunicare al richiedente) l’esistenza di dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di un’ipoteca – l’ambito del controllo del Conservatore non è limitato alla verifica dei presupposti formali indicati dall’art. 2674 c.c. (la cui assenza, del resto, impone il rifiuto, e non l’effettuazione con riserva, della trascrizione o iscrizione) ma implica la verifica che l’atto di cui si chiede la trascrizione rientri nel novero degli atti trascrivibili o il titolo in forza del quale si chiede l’iscrizione di ipoteca sia intrinsecamente idoneo a legittimare una iscrizione ipotecaria.

Tanto premesso, si rileva che, nel caso di cessione di un credito garantito da ipoteca, lo strumento previsto dall’articolo 2843 del codice civile per realizzare il trasferimento della titolarità dell’ipoteca dal cedente al cessionario del credito è quello dell’annotazione della cessione del credito in margine all’iscrizione dell’ipoteca. L’atto di cessione di un credito garantito da ipoteca giudiziale non costituisce dunque titolo idoneo alla iscrizione, a favore del cessionario, di una nuova ipoteca sui beni del debitore ceduto, ma legittima esclusivamente l’annotazione della cessione a margine della preesistente iscrizione, ai fini della sostituzione soggettiva (del cessionario al cedente del credito) nella iscrizione originaria (e quindi anche nel grado) dell’ipoteca che garantiva (e continua a garantire) il credito ceduto; sul valore costitutivo della annotazione del trasferimento, che rappresenta elemento integrativo indispensabile perchè si realizzi l’effetto di sostituire al cedente il cessionario, non solo nella pretesa di credilo (per la quale la sostituzione opera per effetto del negozio di cessione) ma anche nella prelazione nei confronti dei creditori concorrenti, vedi, tra le molte, Cass. 17644/07. Deve pertanto concludersi che il Conservatore che procedette alla iscrizione ipotecaria di cui è causa avrebbe dovuto e potuto avvalersi della previsione dell’art. 2674 bis c.c., e, quindi, rappresentare ai richiedenti la non iscrivibilità dell’ipoteca, per poi procedere alla sua iscrizione con riserva, ma solo se da loro richiesto.

Sulla scorta di tali argomenti ci si deve allora chiedere, in tal modo passando all’esame della prima cesura mossa dalla difesa erariale alla sentenza impugnata, se l’imposta ipotecaria debba ritenersi dovuta anche nel caso in cui l’iscrizione del’ipoteca non potesse essere effettuata, per insussistenza del relativo titolo, e la sua esecuzione sia frutto dell’errore del richiedente, che non aveva diritto di chiederla, e del Conservatore, che non poteva procedere all’iscrizione se non con riserva, e non prima di aver comunicato il dubbio sulla iscrivibilità al richiedente e averne ricevuto apposita istanza.

Secondo la difesa erariale l’assunto che l’obbligazione di versamento dell’imposta deriverebbe dalla mera esecuzione di una formalità ipotecaria, indipendentemente dalla legittimità civilistica della stessa, troverebbe supporto nella formulazione letterale del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, per il quale sono soggette ad imposta le formalità ipotecaria "eseguite" nei pubblici registri immobiliari.

L" argomento è di palese inconsistenza, giacchè è ovvio che la lettera della legge faccia riferimento alle formalità "eseguite", non potendo certo prevedersi la tassazione di formalità "non eseguite"; ma desumere da tale argomento letterale che il presupposto dell’imposta sia solo l’attività materiale di esecuzione di una iscrizione, a prescindere dalla sussistenza dei relativi presupposti giuridici, è una forzatura in evidente contrasto con lo ratio legis.

Presupposto dell’imposta ipotecaria sulle iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni ipotecarie è, infatti, l’attuazione della pubblicità ipotecaria e tale attuazione si risolve nell’esecuzione di una formalità conforme al sistema legale della pubblicità ipotecaria;

un’iscrizione ipotecaria effettuata in difetto di un titolo idoneo costituisce un atto estraneo al sistema legale della pubblicità ipotecaria e, pertanto, non può costituire il presupposto dell’imposta ipotecaria, come esattamente ritenuto nella sentenza impugnata.

In definitiva il ricorso va respinto. L’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *