. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 20 aprile 2010 n. 9356. La compensazione delle spese deve essere motivata dal giudice.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2.- Il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Non si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.
La resistente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in € 3.450,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 900,00 per diritti di procuratore ed € 2.500,00 per onorari di avvocato; alle spese del giudizio di appello, liquidate in ugual misura, ed al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari di avvocato. In tutti i casi con l’aggiunta del rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la resistente al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 3.450,00, di cui € 50,00 per esborsi, € 900,00 per diritti di procuratore ed € 2.500,00 per onorari di avvocato, quanto al giudizio di primo grado; liquidate in ugual misura quanto al giudizio di appello. Oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, come specificato in motivazione.
Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 1.300,00 per onorari di avvocato, altre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 11 marzo 2010.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 APRILE 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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