Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 07-03-2011, n. 8861 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

K.H. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur riconoscendolo colpevole del reato di detenzione illecita a fini di spaccio, ha riformato quella di primo grado concedendo l’attenuante speciale del fatto di lieve entità e rideterminando in melius la pena complessiva.

Con un unico motivo deduce la violazione del principio del divieto della reformatio in peius, argomentando sul rilievo che il giudicante, pur riducendo la pena, aveva ritenuto di non concedere nella massima estensione le attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.

Il ricorso è fondato.

In primo grado l’imputato ha beneficiato delle attenuanti generiche con riduzione della pena nella misura massima di un terzo. Nel giudizio di appello la pena complessiva è stata diminuita con la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 5, ma, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, la diminuzione ex art. 62 bis c.p. è stata operata non nella misura massima, in difformità a quanto deciso dal primo giudice.

La questione relativa al potere di riformulazione della pena da parte di giudice di appello in presenza dell’impugnazione del solo imputato, con riferimento alla configurabilità del divieto di reformatio in peius in relazione anche a tutti gli elementi del calcolo della pena e non solo al risultato finale, è stata oggetto di contrasto, sul quale si sono ancora una volta pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte in data 27.9.2005, Morales, n. 40910, rv. 232066.

La citata sentenza, con motivazione condivisa da questo Collegio, alla quale si fa integrale riferimento, ha ritenuto che, nel codice vigente, la disposizione (innovativa rispetto al codice previgente) di cui all’art. 597 c.p.p., comma 4, è da considerare dimostrativa del fatto che il divieto della reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.

Cosicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello dell’imputato.

Da questa prospettazione ermeneutica, discende che l’avverbio "corrispondentemente" utilizzato nell’art. 597 c.p.p., comma 4 con riguardo alla diminuzione della pena in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato, ha un’applicazione che trascende la pena finale complessivamente irrogata, onde evitare un sostanziale svuotamento del divieto della reformatio in peius.

E discende, per quanto qui interessa, l’intervenuta violazione del divieto suddetto, nella vicenda de qua, per avere il giudice proceduto ad una rivalutazione in peius del quantum della diminuzione per le attenuanti stabilita dal primo giudice.

Ciò impone l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice competente, che si atterrà al principio di diritto sopra formulato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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