Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza del 15 giugno 2001 con cui il Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Augusta, aveva ritenuto D.S. C., Mo.Ma., L.C., A.S., U.S. e V.S. responsabili per i reati di cui all’art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 loro rispettivamente ascritti, riducendo per tutti la pena ad anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 18.000 di multa.
Secondo la sentenza la responsabilità degli imputati nelle diverse attività di spaccio risulterebbe dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie di M.A., compagna di D.B.S., all’epoca detenuto, che le avrebbe proposto di dedicarsi all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, indicando le persone da contattare per tale attività, cosa che la M. avrebbe fatto, recandosi di volta in volta ad acquistare quantitativi di eroina dagli imputati; le accuse della M. sarebbero state riscontrate dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori, tra cui lo stesso D.B. e C.S., dalle ammissioni di L.C. nonchè da quanto riferito dall’agente di p.s.
G.G..
2. – Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
2.1. – L’avvocato Antonio Mangano, nell’interesse di D.S. C., ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione.
In primo luogo ha rilevato che l’affermazione della responsabilità dell’imputato si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della M., che si sarebbe limitata ad affermare di aver conosciuto il D.S. per averlo visto assieme a Ma.St., da cui ella acquistava la sostanza stupefacente; tale accusa, ritenuta insufficiente a provare la condotta delittuosa contestata all’imputato, non risulterebbe riscontrata da quanto riferito dall’agente di polizia giudiziaria G.G., il quale avrebbe solo eseguito un controllo nei confronti del D.S., che si trovava in compagnia di Ma. e di altri, senza contestargli alcun reato. Peraltro, il ricorrente rileva come i giudici di merito non abbiano preso in alcuna considerazione raccertato stato di tossicodipendenza dell’imputato, il quale si rivolgeva al Ma. per procurarsi la droga per il suo fabbisogno personale.
Sotto un altro profilo si contesta la sentenza per avere respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonostante gli stessi giudici abbiano ritenuto di concedere le attenuanti generiche.
2.2. – L’avvocato Paolo Germano, nell’interesse di Mo.Ma., ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, rilevando che le accuse della collaboratrice M.A. sarebbero prive di riscontri, non potendosi ritenere tali le dichiarazioni di D.B. S. e di C.S., perchè avrebbero riferito fatti appresi dalla stessa M..
Con un altro motivo il ricorrente ha denunciato l’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonchè in relazione alla richiesta di "patteggiamento" avanzata nell’udienza preliminare e di applicazione della continuazione con una precedente sentenza.
2.3. – L’avvocato Giuseppe Larosa, nell’interesse di L. C., ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in particolare lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al comma 7, in considerazione della collaborazione fornita dall’imputata, rilevando una totale omissione della motivazione sul punto.
2.4. – Nell’interesse di A.S., l’avvocato Glauco Reale ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p. e il connesso vizio di motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente i giudici non avrebbero valutato l’attendibilità della M. per quanto riguarda le accuse formulate nei confronti dell’ A., tra l’altro trascurando inspiegabilmente di prendere in esame le contraddizioni insite nelle dichiarazioni della collaboratrice, puntualmente evidenziate nell’atto di appello e che riguardano le volte in cui si sarebbe recata a (OMISSIS) dall’imputato e il quantitativo di droga che avrebbe acquistato da questi, contraddizioni rilevabili dal confronto con quanto riferito dal C. e dalla L..
La tesi difensiva è che la M., assieme al C. e alla L., si sarebbe effettivamente recata in (OMISSIS), ma non per rifornirsi di droga, bensì per conoscere se il figlio dell’ A., che si trovava ristretto nello stesso carcere del D. B., avesse o meno iniziato un percorso di collaborazione.
2.5. – Nell’interesse di U.S. e di V.S., l’avvocato Giovanni Annino, con distinti ricorsi, ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione ex art. 125 c.p.p., comma 3, in quanto i giudici avrebbero risposto ai motivi dedotti in appello con argomentazioni del tutto generiche, non curanti dei profili e delle questioni espressamente sollevati dagli imputati, tra cui quelli riguardanti le gravi discordanze tra i collaboratori e la mancanza di riscontri.
Motivi della decisione
3. – La principale fonte d’accusa è costituita, nei confronti di tutti i ricorrenti, dalle dichiarazioni rese da M.A., che deve considerarsi chiamante in correità, sicchè le sue accuse devono trovare riscontro ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3. 4. – Per quanto riguarda la posizione di D.S., i riscontri alle dichiarazioni di M. sono costituiti, oltre che dalla testimonianza di G., da quanto riferisce D.B., che conferma i rapporti tra l’imputato e Ma., nonchè dalle dichiarazioni di C., secondo il quale D.S. lavorava con Ma., e da L., che dice di avere acquistato droga dall’imputato.
Sicchè, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità del D.S. non è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della M., ma su un complesso di accuse provenienti da diversi soggetti, che hanno pienamente riscontrato la chiamata in correità.
Gli altri motivi attengono al merito e come tali devono considerarsi inammissibili.
5. – Per quanto riguarda Mo., occorre sottolineare che il ricorso si limita a ribadire lo stesso motivo dedotto in appello, relativo alla ritenuta mancanza di riscontri alla chiamata in correità della M., motivo che la Corte d’appello ha respinto, precisando che il riscontro era costituito da quanto riferito dal D. B., che aveva dichiarato di avere messo in contatto la M. con il Mo., dopo avere ricevuto il numero di telefono di quest’ultimo da un altro detenuto, F.A., escludendo, quindi, che abbia riferito fatti appresi dalla M., come sostenuto nel ricorso. Si tratta di una ricostruzione dei fatti che appare coerente e logica, rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a reiterare il motivo, senza nemmeno prendere in considerazione le argomentazioni svolte dal giudice di appello.
Inammissibile è l’altro motivo, perchè del tutto generico, non specificando dove e quando avrebbe reiterato la domanda di "patteggiamento" non accolta in sede di udienza preliminare.
Riguardo alla mancata concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 la sentenza ha motivato, coerentemente, tenendo conto dell’entità dei fatti.
6. – Inammissibile è il ricorso di L.R.C., in quanto ha dedotto un motivo proposto per la prima volta nel ricorso per Cassazione, in violazione della disposizione contenuta nell’art. 606 c.p.p., comma 3. 7. – Inammissibili sono anche i ricorsi di U. e V., perchè in maniera del tutto generica si sono limitati a censurare la sentenza, lamentando un difetto assoluto di motivazione in ordine alle deduzioni formulate in appello, senza neppure indicare di quali deduzioni si tratti. Peraltro, dalla sentenza si ricava che le accuse della M. hanno trovato puntuali riscontri anche in questo caso: nelle dichiarazioni di C. e L. per quanto concerne la posizione di U.; in quelle di D.B. con riferimento alla posizione di V..
8. – Manifestamente infondati sono anche i motivi dedotti nell’interesse di A..
Le dichiarazioni della M., che ha riferito di essere andata in più occasioni a (OMISSIS), per rifornirsi di droga da A., sono state riscontrate da D.B., che ha anche detto di esser stato lui a fornire il numero telefonico alla M. per contattare l’imputato, nonchè da L. e da T., che si sono recati a (OMISSIS) con la stessa M. e che hanno ammesso che quest’ultima, in almeno due occasioni, aveva ricevuto da A. alcuni grammi di eroina (la L. ha parlato di "tre pezzi"; il C. di "due grami" e di "15 grammi").
Secondo la tesi difensiva i viaggi a Pachino non erano finalizzati all’acquisto di droga dall’ A., ma per verificare se il figlio di questi avesse o meno iniziato a collaborare con la giustizia. Si tratta di una ricostruzione dei fatti diversa e alternativa rispetto a quella contenuta in sentenza, che non può essere presa in considerazione in sede di legittimità. 9. – In conclusione, tutti i icorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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