T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 02-03-2011, n. 601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2780 del 7 luglio 2009 questa Sezione accoglieva il ricorso proposto dalla Società ricorrente, avverso il provvedimento comunale di determinazione del costo di costruzione per un intervento eseguito su un immobile in Via Maria Teresa, angolo Via Borromei, a Milano.

A fronte dell’inerzia tenuta dell’Amministrazione, che non provvedeva a rideterminare il costo di costruzione, la Società ha notificato in data 8 novembre 2010, il presente ricorso in ottemperanza, ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza.

Il Comune di Milano ha proposto appello, chiedendo la sospensione della sentenza, con ricorso notificato in data 6.12.2010 e depositato il 21.12.2010.

Con ordinanza n. 479 del 2.2.2011 la IV Sez. del Consiglio di Stato, in accoglimento alla istanza cautelare, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2011 il difensore della società ha dichiarato di non avere interesse alla decisione, insistendo sulle spese.

Alla medesima camera di consiglio il ricorso veniva trattenuto per la decisione dal collegio.

Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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