T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 611

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, che presta servizio come guardia giurata presso la S.p.A. A., impugna il decreto in data 3 aprile 2009 con il quale il Prefetto di Milano ha sospeso l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività nonché il porto d’armi a tariffa ridotta fino alla produzione di documentazione sanitaria che consenta l’adozione di ulteriori determinazioni.

Il provvedimento impugnato si fonda su accertamenti sanitari disposti su iniziativa della Prefettura dai quali sarebbe emersa l’inidoneità del ricorrente a svolgere le mansioni di guardia giurata in quanto affetto da bronchite cronica asmatiforme, iniziale desaturazione arteriosa, OSAS di grado lieve già nota.

Il gravame si fonda sui seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

Lo stato di salute del ricorrente sarebbe del tutto compatibile con le mansioni da egli svolte in concreto quale addetto alla centrale di video sorveglianza. Tant’è che il medico aziendale competente avrebbe attestato la sua idoneità alle mansioni di guardia giurata con l’esenzione permanente dal lavoro notturno, da lavori gravosi o pesanti o comportanti una stazione eretta prolungata. Anche la ASL di Lodi, in sede di esame periodico relativo alla autorizzazione al porto d’armi, avrebbe confermato la permanente idoneità del ricorrente al’uso delle armi in dotazione, attestata, peraltro, anche dal libretto di tiro.

Il Sig. C. contesta, inoltre, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di sospensione della autorizzazione alla nomina a guardia giurata in quanto la valutazione circa l’idoneità fisica non rientrerebbe in alcuno dei requisiti stabiliti dall’art. 138 del RD 773 del 1931 che il Prefetto deve accertare ai fini del rilascio della predetta autorizzazione.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 16 febbraio 2011, sentiti gli avvocati delle parti, come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Le valutazioni che sono rimesse alla Autorità di PS in ordine al controllo circa la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento della attività di guardia giurata devono afferire all’ordine ed alla sicurezza pubblica.

Se non è dubbio che, in quest’ottica, il Prefetto possa sindacare anche l’affidabilità professionale della guardia giurata, attesi i delicati compiti che ad essa sono affidati, non può ritenersi che tale qualità venga meno soltanto in relazione al peggioramento delle condizioni di salute del soggetto che ricopre l’incarico.

E’ evidente che possono incidere sulla affidabilità professionale patologie psichiatriche o che impediscano o rendano insicuro il maneggio dell’arma, ma, ove non emergano palesi correlazioni fra la malattia che colpisce la guardia giurata e l’interesse pubblico affidato alle cure della Autorità Prefettizia, deve ritenersi che la valutazione circa la compatibilità delle condizioni di salute del lavoratore con le mansioni in concreto ad esso assegnate, spetti al datore di lavoro; con la conseguenza che ove questi ritenga di poter proficuamente utilizzare la guardia giurata per compiti di centrale operativa non emergono profili di pericolo per la pubblica fede.

Nel caso di specie il provvedimento della Prefettura per giustificare l’asserita inidoneità del Sig. C. allo svolgimento della attività di guardia particolare giurata si limita a rinviare agli esami medici compiuti dalla Fondazione Ospedale Maggiore. Tuttavia, nemmeno dalla lettura delle risultanze dei predetti esami emerge in modo chiaro quali siano i motivi per i quali le patologie di cui il ricorrente risulta affetto sarebbero incompatibili con lo svolgimento della attività di guardia giurata tenuto conto di tutti possibili compiti a cui questa può essere adibita dall’ente datore di lavoro.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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