Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10047 Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 15.000,00 per ciascuna per anni quattordici e mesi dieci di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR di Catania a far tempo dal 12.4.1994 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (4.9.2008).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Con l’unico motivo di ricorso ci si duole della liquidazione delle spese sia sotto il profilo della mancata motivazione sulle ragioni dello scostamento dalla nota depositata e comunque della violazione dei minimi tariffar sia per avere omesso la Corte d’appello di liquidare le spese afferenti ad ogni parte per la fase anteriore alla riunione dei ricorsi operata solo all’udienza di discussione.

Il motivo è fondato nella parte in cui censura la violazione dei minimi tariffari operata con un’indistinta liquidazione.

E’ invece infondato laddove sostiene la necessità di una liquidazione separata per ogni parte per la fase anteriore alla riunione.

Premesso, infatti, quando alla vicenda del processo presupposto, che le ricorrenti sono stati parti di una medesima procedura iniziata nell’aprile del 1994 avanti al TAR di Catania, avendo proposto un’identica domanda concernente un diverso inquadramento;

ciononostante, pur essendo la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di tale procedura basata sullo stesso presupposto giuridico e fattuale, hanno proposto nello stesso ristretto arco temporale quattro distinti ricorsi alla Corte d’appello competente con il patrocinio del medesimo difensore.

E’ già stato affermato il principio secondo cui tale condotta deve ritenersi configurare un abuso del processo.

Al riscontrato abuso delle strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell’inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l’accesso in sè allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine (Sez. 1, sentenza n. 10634/10).

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto liquidate le spese della fase avanti alla Corte d’appello come in dispositivo.

Le spese di questa fase possono essere compensate nella misura dei due terzi in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso in favore dei ricorrenti in solido delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 2.823,08, di cui Euro 2.005,00 per onorari e Euro 720,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge;

compensa nella misura dei due terzi le spese di questa fase, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna l’Amministrazione alla rifusione del residuo; spese di entrambe le fasi distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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