Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna gli atti con i quali l’AUSL 8 di Siracusa, ora ASP, ha determinato il budget spettante per l’anno 2007.
Il Collegio preliminarmente esamina, d’ufficio, la questione dell’integrità del contraddittorio, con specifico riferimento alla presenza di controinteressati non evocati in giudizio. Il ricorso, infatti, non è stato notificato ad alcuna delle strutture esercenti la medesima attività della ricorrente.
La Sezione ha già, di recente, riesaminato la problematica del contraddittorio nei giudizi concernenti il budget delle strutture sanitarie (vedi sentenza 31.05.2010 n. 1997), osservando che l’eventuale aumento del budget di una struttura sanitaria può essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, poiché la spesa regionale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale, essendo predeterminata globalmente per l’intera regione, e, in ambito più ristretto, per ciascuna provincia, sicché un aumento del budget assegnato alla ricorrente comporterebbe una contestuale riduzione di quello assegnato ad altre strutture sanitarie, le quali non possono quindi non essere ritenute controinteressate (cfr.: T.A.R Lombardia, Milano, sez. I, 19.04.2006 n. 1034).
È vero che i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa non contemplano nominativamente alcun controinteressato, ma è vero altresì che l’individuazione di almeno un controinteressato, presso gli uffici dell’Azienda provinciale, presso la quale sono disponibili gli elenchi delle strutture che operano per conto del SSN, non costituisce adempimento gravoso e inesigibile.
Il collegio ritiene che, salvi i casi di assoluta impossibilità di individuare i soggetti controinteressati, debba farsi rigorosa applicazione del principio del giusto processo ( art. 111 Cost.), che sicuramente implica il rispetto delle posizioni dei soggetti coinvolti nell’azione amministrativa come portatori di un interesse al mantenimento del bene della vita sotteso ai provvedimenti impugnati (nella specie, il mantenimento della misura delle risorse assegnate).
In conclusione, il ricorso in epigrafe, così come i motivi aggiunti, con cui la ricorrente mira ad una rideterminazione in aumento del budget assegnatole per l’anno 2007, devono essere dichiarati inammissibili, per omessa notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati.
Le precedenti diverse determinazioni della Sezione costituiscono ragione di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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