T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 417 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono comproprietari di appezzamenti di terreno aventi superficie complessiva di mq. 31.666; tali immobili sono stati occupati d’urgenza dal Comune di Campi Bisenzio in data 14/6/2001 ai fini della costruzione del 2° lotto della strada che collega Firenze (Perfetti Ricasoli) a Prato (Mezzana). Dopo tre atti di proroga, l’amministrazione ha emesso decreto di esproprio nel dicembre 2006, impugnato con il ricorso n.1809/2010.

Il TAR Toscana, con sentenza n.396 del 12 febbraio 2010 (passata in giudicato), ha accolto in parte l’impugnativa e, annullato il suddetto decreto, ha condannato il Comune a risarcire i danni ex art.35 del d.lgs. n. 80/1998, individuando nel 25 settembre 2003 la data da prendere a riferimento per il calcolo del valore venale del terreno in questione. La stessa sentenza ha imposto di tenere conto, ai fini risarcitori, della disciplina urbanistica illo tempore vigente, in base alla quotazione di mercato dei terreni analoghi, esistenti nelle medesime zone.

L’amministrazione, con nota del 20/5/2010, ha offerto agli interessati le somme ritenute congrue, ma quest’ultimi hanno opposto il loro rifiuto, considerandole elusive del giudicato.

Con lettera del 16/8/2010 l’Ente ha replicato alle osservazioni dei ricorrenti, i quali hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza deducendo quanto segue.

L’errore in cui è incorso il Comune è stato quello di avere attribuito natura conformativa alle previsioni urbanistiche che dal 1971 ad oggi hanno destinato a sede stradale la zona in argomento. Al contrario, trattandosi di disciplina urbanistica che preclude lo sfruttamento economico da parte del privato, rileva un vincolo espropriativo, i cui riflessi negativi non incidono sul valore di mercato degli immobili de quibus. Anche se i suoli in questione fossero non edificabili, sarebbe comunque illegittimo qualificarli come agricoli e valutarli sulla base del valore agricolo medio, per di più senza prendere in esame la quotazione di mercato di terreni analoghi esistenti nelle medesime zone, come avvenuto nel caso di specie.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campi Bisenzio.

Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Al riguardo, e con riferimento alle opere di viabilità, la Cassazione, muovendo dalla premessa che il piano regolatore generale contiene di regola il programma generale di sviluppo urbanistico, ha ripetutamente affermato che la destinazione di parti del territorio a determinati usi, anche se prelude all’acquisizione pubblica dei suoli necessari, non costituisce vincolo espropriativo, pur comportando un vincolo di inedificabilità. Fa eccezione l’ipotesi in cui tale destinazione consiste nel prevedere reti stradali all’interno e a servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo, trattandosi di limitazioni particolari incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona ma della localizzazione lenticolare di un’opera pubblica (solo in quest’ultimo caso, ai fini della determinazione del risarcimento del danno da occupazione illecita, la valutazione dei suoli destinati alla realizzazione di strade deve essere riferita alla potenzialità edificatoria delle aree limitrofe al cui servizio la destinazione a strada è concepita -Cass., I, 6/11/2008, n. 26615).

Nel caso di specie la strada realizzata non è di interesse prevalente o esclusivo della zona in cui ricade, ma costituisce un lotto di una più vasta opera viaria che prevede il collegamento di Firenze con Prato.

L’opera in questione non è a servizio di una zona circoscritta, ma interessa un più ampio contesto.

La previsione della strada, contenuta nel piano regolatore, non indica quindi un vincolo imposto a titolo particolare, ma una generale destinazione di zona.

Ne discende che, trattandosi di area non edificabile, il valore base di riferimento è costituito dal prezzo dei terreni agricoli.

Invero alla data del 25 settembre 2003, da prendere a riferimento ai fini della quantificazione del danno, i terreni in questione avevano destinazione in parte agricola, in parte a fascia di rispetto stradale, viabilità, aree verdi di rispetto stradale e tramvia (si vedano i certificati di destinazione urbanistica depositati in giudizio dal Comune, costituenti i documenti n.3 e 4).

Non rilevano le previsioni del piano strutturale, approvato successivamente, ovvero in data 27/9/2004, e del regolamento urbanistico, approvato il 20/7/2005.

La congruità della stima trova riscontro nella riscontrata vocazione agricola e nelle caratteristiche effettive dei terreni in questione: nel verbale relativo all’occupazione d’urgenza erano indicate varie colture presenti (girasoli, bietola, piselli, seminativo), di cui il Comune ha tenuto conto nelle operazioni di stima effettuate ad esito della citata sentenza n.396/2010 (si veda la perizia depositata in giudizio dal Comune, costituente il documento n.2). Le valutazioni espresse risultano in linea con i contratti di vendita riguardanti terreni analoghi, depositati in giudizio dal Comune (documento n.6).

In conclusione, il Collegio ritiene di respingere il ricorso per ottemperanza in epigrafe.

Le spese di giudizio, compresi gli onorari difensivi, sono complessivamente determinate in euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, da porre a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge il ricorso per ottemperanza in epigrafe.

Condanna i ricorrenti a corrispondere al Comune di Campi Bisenzio la somma complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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