Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-05-2011, n. 10017 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 settembre 1994 il Pretore di San Valentino in Abruzzo Citeriore accoglieva la domanda proposta da S. G. nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato, suo datore di lavoro, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera nella qualifica di capo stazione superiore dal 4 febbraio 1986; come si evince dalla sentenza impugnata dinanzi a questa Corte di legittimità, nel dispositivo della sentenza del Pretore sopra citato venivano accolti anche i capi della domanda relativi al pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento e al lavoro prestato nei giorni festivi; la sentenza non conteneva peraltro alcuna statuizione in ordine alla determinazione delle suddette spettanze.

Con successivo ricorso al Pretore di Chieti il S., ormai ex dipendente con qualifica di Capo Stazione Superiore cessato dal servizio in data 30 dicembre 1993, conveniva nuovamente in giudizio le Ferrovie dello Stato e, invocando il giudicato sulla sentenza sopra citata, chiedeva la condanna dell’ente convenuto al pagamento della somma di L. 23.204.988 per differenze di stipendio e della somma di L. 7.671.952 per straordinario festivo relativo ai riposi lavorati.

Il giudice adito condannava la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nei confronti della quale era stato riassunto il giudizio, al pagamento della somma complessiva di Euro 72.333,00, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali.

La Corte d’appello degli Abruzzi – L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana al pagamento, in favore di S.G., della somma di Euro 1.992,83 a titolo di premio di fine esercizio relativo all’anno 1985; confermava nel resto la sentenza impugnata. In particolare riteneva infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dinanzi al giudice del lavoro di Chieti – eccezione basata sulla configurabilità di una preclusione derivante dalla sussistenza di un giudicato formatosi sulla sentenza del Pretore di San Valentino che avrebbe già statuito sui due capi della domanda oggetto del successivo ricorso al Pretore di Chieti – osservando, quanto alla prima decisione, che non ricorrevano, nel caso di specie, gli estremi di una reiezione implicita del capo della domanda concernente le differenze retributive spettanti a seguito del riconoscimento del superiore inquadramento, dovendosi invece ritenere la sussistenza di un’ipotesi di omessa pronuncia, a fronte della quale era consentito riproporre la domanda sul quantum in un separato giudizio, come era in effetti avvenuto nel caso di specie.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana affidato a quattro motivi. Il S. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha notificato un controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato. Il lavoratore ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza ( art. 335 cod. proc. civ.).

Col primo motivo la società ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 324, 39, 99 e 112 cod. proc. civ., e dell’art. 2909 cod. civ. Deduce che le domande proposte dal S. dinanzi al Tribunale di Chieti erano sostanzialmente coincidenti, per petitum e causa petendi, con quelle in precedenza proposte dinanzi al Pretore di San Valentino, per cui doveva ritenersi inammissibile la domanda proposta nel secondo giudizio in quanto preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal giudice da ultimo indicato. Ciò era stato ritualmente eccepito sia in primo grado che in appello.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, nel caso di specie, il lavoratore poteva scegliere se impugnare la sentenza oppure riproporre la domanda sul quantum è priva di motivazione.

Analogamente non era stata motivata l’affermazione concernente la sussistenza di una omessa pronuncia e non già di una reiezione implicita della domanda.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione alla statuizione concernente le differenze retributive; deduce in proposito che la sentenza avrebbe riconosciuto al lavoratore differenze di retribuzione relative a periodi non considerati nell’originaria domanda.

Col quarto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. in relazione ai profili di cui al motivo precedente.

Col primo motivo del ricorso incidentale il S. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.c., comma 2, e art. 154 cod. proc. civ. deducendo l’improcedibilità dell’appello per mancata notificazione nel termine di legge del ricorso e del provvedimento presidenziale di fissazione dell’udienza.

Col secondo motivo del ricorso incidentale il S. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, deducendo l’omesso dei profili di inammissibilità per tardività delle eccezioni di giudicato e di violazione del principio del ne bis in idem proposte dalla società Rete Ferroviaria Italiana.

I primi due motivi del ricorso principale che, in quanto intrinsecamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 11 giugno 2008 n. 15461; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356), qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, nè risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno.

La sentenza impugnata, nel rigettare la tesi della società concernente l’inammissibilità della domanda attrice in quanto coperta da giudicato, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto avendo previamente escluso, in base ad una motivazione adeguata ed esente da vizi logici, la sussistenza, nel caso di specie, di una reiezione implicita della domanda, contenuta anche nei ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Pretore di San Valentino, avente ad oggetto le differenze retributive concernenti la "ricostruzione della carriera nella qualifica di Capo Stazione Superiore ed il lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale", ed avendo pertanto concluso per la configurabilità di un’ipotesi di omessa pronuncia. La Corte di merito ha infatti osservato sul punto, in particolare, che la sentenza conclusiva del suddetto giudizio, da una parte ha accolto la suddetta domanda, dall’altra ha omesso qualsiasi indicazione sulla quantificazione delle relative spettanze e sulle modalità per la loro determinazione.

Il terzo e quarto motivo del ricorso principale devono ritenersi inammissibili.

Il terzo motivo si conclude con il seguente quesito: la regola della domanda e della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato è inderogabile e da applicare tenendo conto del chiesto nello specifico giudizio, indipendentemente da quanto accertato in altri giudizi? Premesso che l’enunciazione del quesito di diritto deve ritenersi richiesta, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – applicabile ratione temporis al caso di specie (sentenza impugnata depositata in data 2 aprile 2009) – anche per l’ipotesi di denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23 febbraio 2009 n. 4329;

Cass. 26 ottobre 2009 n. 22598), deve osservarsi che, nel caso di specie, il quesito si limita ad enunciare la regola dell’inderogabilità della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato anche rispetto a quanto accertato in altri giudizi, omettendo, fra l’altro, di precisare la questione su cui il giudice del merito aveva omesso di pronunciare. Ciò in violazione del principio, più volte enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 14 gennaio 2011 n. 774) secondo cui il quesito di diritto, previsto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. risulta ritualmente formulato quando consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

Anche il quarto motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis in quanto del tutto privo dell’enunciazione di un quesito di diritto.

In definitiva il ricorso principale deve essere rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

In applicazione del criterio della soccombenza parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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