Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 07-03-2011, n. 8822

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23-2-2010 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 7-6- 2005, nei confronti di P.G. e P.R., imputati dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 588 c.p., comma 2, per avere partecipato, in concorso con altro imputato giudicato separatamente, ad una rissa nella quale avevano riportato lesioni come indicato in rubrica, fatto avvenuto in data 2-8-2003.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo con i motivi l’erronea applicazione dell’art. 588 c.p. e l’inosservanza dell’art. 52 c.p., ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esimente della legittima difesa.

Deduceva altresì la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

In particolare si evidenziava a sostegno del gravame, che P. R. si era limitato ad una difesa passiva, reagendo alla aggressione di D.A., al solo scopo di privarlo del coltello che costui aveva in mano, ed alla colluttazione avevano partecipato, altri tra i quali P.G. e S. A., i quali avevano impedito o cercato di impedire il verificarsi di ulteriori conseguenze della contesa.

In base a tali elementi la difesa sosteneva che i due imputati avessero agito per legittima difesa, senza superare i limiti della esimente richiamata.

Peraltro rilevava che mancava, nella specie, il dolo del delitto di rissa, avendo P.R. ricevuto per primo una coltellata dal D., onde aveva reagito per disarmarlo, facendo cadere il coltello a terra, mentre l’altro imputato – fratello di R. – aveva agito per neutralizzare l’aggressore, attuando una difesa passiva.

Alla stregua di tali rilievi il difensore, dopo aver precisato che entrambi gli imputati erano privi di armi, riteneva che ricorressero tutti i presupposti per applicare l’art. 52 c.p..

Sull’argomento richiamava giurisprudenza inerente ai casi di legittima difesa nel delitto di rissa, nell’ipotesi che uno dei corrissanti abbia minacciato di compiere un’azione dotata di maggiore gravità (a fl. 5-6 del ricorso).

Con altri motivi il difensore rilevava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Evidenziava sul punto che la stessa Corte di Appello aveva rilevato che il D., con la condotta aggressiva, aveva dato origine alla rissa, ferendo volontariamente il P.. Da tale premessa si riteneva di poter desumere dunque la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che aveva infine escluso la sussistenza della legittima difesa, pur avendo gli imputati reagito disarmati.

Infine si rilevava l’illegittimità della motivazione per relationem, osservando che la Corte di Appello aveva fatto richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, senza valutare compiutamente le questioni prospettate nei motivi di appello.

Pertanto si chiedeva l’annullamento della sentenza per carenza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

In conclusione il ricorrente formulava richieste di annullamento senza rinvio per applicazione dell’esimente di cui all’art. 52 c.p., con assoluzione degli imputati perchè il fatto non costituisce reato, ed in subordine di annullamento con rinvio, come da motivi in atti.
Motivi della decisione

La Corte rileva il fondamento del primo motivo di ricorso.

Invero, la motivazione della impugnata sentenza non risulta esauriente in relazione all’analisi delle prospettazioni difensive, in tema di legittima difesa, che si era rilevata sostenendo che gli imputati si erano limitati ad una condotta passiva, tesa ad evitare i colpi degli avversari, come rilevato nel ricorso.

A riguardo va evidenziato che il Giudice di appello, disattendendo l’esigenza di illustrare le ragioni in fatto e diritto per le quali non riteneva di accogliere le richieste della difesa per gli odierni ricorrenti, si è limitato a richiamare come condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado.

Orbene, pur ritenendo questa Corte legittimo il richiamo alle argomentazioni del primo giudice, tuttavia deve ritenersi che nella specie sia particolarmente lacunosa la valutazione del Giudice in merito alla effettiva necessità degli imputati o di uno di essi di difendersi in modo avulso dall’uso della violenza, solo per ostacolare i colpi degli avversari.

In tal senso, pur rilevando l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte – v. Sez. 5^, del 23-2-2007, n. 7635, contrario alla applicazione della esimente, va evidenziato che tuttavia restano pur sempre ipotizzabili, in casi eccezionali di imprevedibili e sproporzionate aggressioni, i presupposti di operatività dell’art. 52 c.p. sui quali deve essere svolta adeguata motivazione.

In tal senso la sentenza appare carente, onde la Corte ne deve pronunziare l’annullamento con rinvio al Giudice di appello per nuovo esame.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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