Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-11-2010) 07-03-2011, n. 8821 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22-12-2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere a carico dell’imputato P.J. per il reato ascrittogli ai sensi degli artt. 81 cpv., 485 e 491 c.p., per difetto di querela.

Tale pronunzia era conseguente ad eccezione difensiva, e la querela risultava presentata dalla figlia della persona offesa – D. C. – in data 6-6-2005, non legittimata, secondo quanto ritenuto dal Tribunale.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il P.M. evidenziando l’erronea pronunzia di improcedibilità, esistendo in atti verbale di sommarie informazioni testimoniali in cui la parte offesa, D. F., aveva dichiarato di proporre formale denunzia-querela.

Evidenziava altresì che per mero errore tale atto non risultava allegato al fascicolo del dibattimento e citava giurisprudenza secondo la quale è ammissibile l’allegazione dell’atto anche in grado di appello. (Cass. 3^, n. 10964/99). Inoltre rilevava che tale allegazione avrebbe potuto essere ordinata d’ufficio dal Giudice procedente.

Il PM chiedeva in tal senso l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta inammissibile.

Invero il Giudice procedente ha correttamente dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale in presenza di querela proposta da soggetto non legittimato.

La censura formulata dal P.M. ricorrente, riferita ad un verbale di sommarie informazioni dal quale si rileverebbe la istanza di punizione avanzata dal soggetto parte lesa, D.F., come tale legittimato a formulare apposita querela, resta in questa sede priva di ogni supporto probatorio allegato all’atto di impugnazione, non rinvenendosi in atti detto verbale, che si asserisce essere idoneo a configurare l’esercizio del diritto di querela, e che per mero errore il PM non avrebbe presentato, onde avrebbe potuto essere acquisito d’ufficio dal Giudice procedente. Pertanto, secondo il principio di autosufficienza del ricorso, deve ritenersi inammissibile tale censura di legittimità, non suffragata da alcuna allegazione, onde resta preclusa al giudice di legittimità la verifica del dedotto vizio di legittimità del provvedimento impugnato.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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