Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10012 Indennità di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I sigg. M.A., M.P., P. A. e M.G. proposero davanti alla Corte d’appello di Catania, con distinte, successive citazioni notificate il 5 aprile 2000 e il 2 aprile 2001, opposizioni alle stime, rispettivamente provvisoria e definitiva, delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima di un loro terreno, soggetto ad esproprio per la realizzazione di un eliporto al servizio dell’Ospedale (OMISSIS).

La AUSL n. 7 di Ragusa, convenuta in entrambi i giudizi, non si costituì in quello originato dalla prima citazione, ma si costituì in quello originato dalla seconda, contestando l’avversa pretesa.

Riuniti i due giudizi, la Corte d’appello richiamò il consulente tecnico d’ufficio che aveva già depositato relazione nel primo dei due. Quindi, sulla scorta delle indicazioni del consulente, determinò l’indennità di espropriazione in Euro 352.886,00 e l’indennità di occupazione, riferita a un’estensione lievemente maggiore di terreno (mq 7618, oggetto dell’occupazione, anzichè mq 7151, oggetto dell’esproprio finale) in misura pari agli interessi legali sull’indennità di espropriazione determinata con riferimento a ciascuno degli anni (1999 e 2000) per i quali si era protratta l’occupazione.

In particolare, nel determinare l’indennità di espropriazione, la Corte considerò, come del resto ritenne pacifico in causa, edificabile l’area, inserita nel PRG di Modica in zona di espansione edilizia; quindi applicò il criterio della semisomma previsto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, conv., con modif., in L. 8 agosto 1992, n. 359. Non applicò, tuttavia, la riduzione del 40%, attesa la sproporzione tra l’indennità offerta (pari a L. 18.001/mq, al netto della riduzione in questione) e quella determinata in giudizio; nè applicò la disposizione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, non risultando presentata la dichiarazione ai fini dell’ICI. L’AUSL n. (OMISSIS) di Ragusa ha quindi proposto ricorso per cassazione per sette motivi. Gli intimati si sono difesi con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
Motivi della decisione
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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