Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-05-2011, n. 10008 Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. – Con citazione del 13 febbraio 2002, C.A., L. e S.G. – rispettivamente, moglie e figli di S.A. – convennero dinanzi al Tribunale di Venezia Gi. e S.T. – fratelli di S.A. – esponendo, tra l’altro, che: 1) i nonni paterni degli attori ( L. e S.G.), S.G. – deceduto il (OMISSIS) – e M.Z. – deceduta il (OMISSIS) – avevano disposto per testamenti olografi pubblicati rispettivamente il 30 giugno 1993 ed il 9 settembre 1994, recanti però la stessa data di redazione del 13 ottobre 1979; 2) tali testamenti – che avevano totalmente pretermesso di disporre per il figlio A. – contenevano, oltre la stessa data (probabilmente non veritiera), anche altri elementi che inducevano a dubitare della loro validità;

3) conseguentemente, ove fosse stata accertata la loro nullità, si sarebbe aperta la successione legittima; 4) gli attori L. e S.G. – ai sensi degli artt. 467 e 468 cod. civ. – dichiaravano di agire in rappresentazione del loro padre S. A., del quale erano stati dichiarati il fallimento con sentenza del Tribunale di Padova in data 18 luglio 1984, la scomparsa (a seguito di incidente in mare avvenuto il (OMISSIS)) con sentenza dello stesso Tribunale in data 25 giugno 2001, e successivamente la morte presunta a far data dal giorno del predetto incidente.

Tanto esposto, gli attori chiesero, tra l’altro, che il Tribunale adito: in via principale, dichiarasse la nullità del testamento olografo di M.Z. per mancanza od incompletezza della autografia; in subordine, annullati i testamenti olografi di S.G. e di M.Z. – in quanto entrambi inficiati da gravi e determinanti errori di fatto e di diritto -, dichiarasse aperta la successione legittima dei loro eredi, con conseguente determinazione delle rispettive quote di partecipazione alle comunioni ereditarie; in ulteriore subordine, accogliesse la domanda di riduzione ereditaria proposta da S.L. e G., ai sensi dell’art. 554 cod. civ.; in ogni caso, accertasse e determinasse l’entità dei due assi ereditari e le quote spettanti a ciascun erede, procedendo poi alla divisione ereditaria.

Costituitisi, i convenuti Gi. e S.T. resistettero alle domande e, in subordine, spiegarono alcune domande riconvenzionali.

1.2. – Con distinto atto di citazione del 24 luglio 2002, L. e S.G. convennero nuovamente dinanzi allo stesso Tribunale Gi. e S.T., formulando le medesime domande proposte nel precedente giudizio.

I convenuti, costituitisi, resistettero alle domande formulando le medesime eccezioni e spiegando le medesime domande riconvenzionali di cui al precedente giudizio.

In tale giudizio intervenne volontariamente il Fallimento di S.A., chiedendo preliminarmente la reiezione delle domande di L. e S.G., sul principale rilievo che gli attori erano privi di legittimazione attiva, in quanto la successione di S.G. e di M.Z. si era aperta in pendenza del fallimento del figlio S.A., con la conseguenza che i beni ereditari appartenevano al Fallimento ai sensi della L. Fall., art. 42, con le ulteriori conseguenze che la legittimazione apparteneva al curatore fallimentare e che gli attori non potevano agire in rappresentazione del loro padre A..

Concluse, pertanto, formulando domande analoghe a quelle formulate dagli attori.

Riunite le due cause all’udienza del 15 novembre 2002, il Tribunale adito, con la sentenza n. 1720/03 del 1 agosto 2003, dichiarò la nullità della citazione del 13 febbraio 2002 e, con separata ordinanza, rimise la causa sul ruolo, assegnando alle parti termini perentori per il deposito di memorie istruttorie.

Con atto del 7 novembre 2003, C.A. intervenne volontariamente nel giudizio, aderendo a tutte le domande proposte da L. e S.G..

Con la sentenza non definitiva n. 1152/05 del 20 maggio 2005, il Tribunale di Venezia dichiarò il difetto di legittimazione attiva di L. e S.G. e la legittimazione attiva del Fallimento di S.A. e, con separata ordinanza, rimise la causa sul ruolo per l’ulteriore istruzione.

2. – Avverso tale sentenza interposero appello, con distinti atti, L. e S.G., convenendo dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia Gi. e S.T. nonchè il Fallimento di S.A.. S.G. chiese tra l’altro, per quanto in questa sede rileva: "Nei confronti di entrambi i convenuti e l’intervenuto Fallimento: a) Dichiararsi la nullità dell’intero procedimento per mancato esperimento dell’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.; e rimettersi l’intero procedimento alla fase anteriore di cui all’art. 180 c.p.c.; b) Rilevata la violazione dell’art. 187 c.p.c., comma 2 e quindi la nullità dell’ordinanza in data 05.12.2003 che ha rinviato per la precisazione delle conclusioni non disponendo la prosecuzione dell’istruzione, rimettersi la causa in istruttoria per lo svolgimento di tale incombente … . Nei confronti del Fallimento S.A.: 1) In principalità dichiararsi inammissibile l’intervento del Fallimento S. per carenza di legittimazione attiva, sia in ordine all’azione di riduzione, sia alla partecipazione alla successione legittima in luogo dello scomparso fallito; 2) In subordine dichiararsi l’inammissibilità dell’intervento del Fallimento S. per mancanza di accettazione beneficiata; 3) Rigettarsi in ogni caso le domande formulate dal Fallimento nei confronti dei convenuti Gi. e S.T. i quali debbono ritenersi legittimati passivi solo nei confronti degli attori L. e S.G.".

Si costituirono, resistendo all’appello, Si.Gi. e T. ed il Fallimento di S.A..

La Corte adita, con la sentenza n. 1654/08 del 17 dicembre 2008, respinse entrambi gli appelli.

In particolare, la Corte di Venezia, per quanto in questa sede ancora rileva:

A) quanto al motivo d’impugnazione – con il quale gli appellanti avevano denunciato la nullità dell’intero procedimento di primo grado, in quanto nella causa promossa con la citazione del 24 luglio 2002, riunita alla precedente promossa con la citazione del 13 febbraio 2002, era stata violata la norma di cui all’art. 183 cod. proc. civ. (nel testo vigente anteriormente alle riforme del 2005- 2006), essendo stata tenuta soltanto l’udienza di prima comparizione immediatamente seguita da rinvio per gli incombenti di cui al successivo art. 184 cod. proc. civ., con conseguente omissione del tentativo di conciliazione, incombente obbligatorio per il cui esperimento il giudice è tenuto a fissare anche d’ufficio l’udienza, assegnando al convenuto termine per la proposizione delle eccezioni in senso stretto, tenuto conto che la scansione delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ., è stabilita a tutela del diritto di difesa ed è inderogabile – ha ritenuto tale motivo infondato, affermando: che – seppure la sequenza delle udienze è regolata da norme di natura tendenzialmente inderogabile – il giudice, al di fuori del caso del processo contumaciale, può disporre altrimenti su accordo tra le parti; che in tale prospettiva l’elemento essenziale della sequenza temporale delle udienze è ravvisabile non già nell’esperimento del tentativo di conciliazione, bensì nella concessione al convenuto del termine per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio – termine al quale i convenuti avevano nella specie rinunciato; e che l’omissione del tentativo di conciliazione non determina la nullità del procedimento nè ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 1, in quanto la legge processuale non prevede tale tipo di nullità, nè ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, in quanto detta omissione non impedisce al processo di raggiungere lo scopo;

B) quanto al motivo d’impugnazione – con il quale gli appellanti avevano dedotto che il Tribunale aveva erroneamente rimesso la causa al collegio ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ., comma 2, ritenendo altrettanto erroneamente che la questione circa la titolarità della legittimazione ad agire in riduzione era idonea a definire il giudizio – ha ritenuto anche tale motivo infondato, affermando la legittimità sia della rimessione al collegio sia della pronuncia non definitiva effettuate dal Tribunale di Venezia, in quanto la questione se spettasse agli attori S.L. e G. agire in rappresentazione del padre A. – fallito – con riguardo alla successione dei nonni S.G. e M.Z. è questione "già documentalmente istruita, senza bisogno di assumere le ulteriori prove dedotte dalle parti" e quindi idonea a definire, seppur parzialmente, il giudizio;

C) quanto al motivo d’impugnazione – con il quale gli appellanti avevano dedotto che il Tribunale, nell’affermare che se il rappresentato muore prima di aver manifestato la sua volontà e quando è ancora in grado di esprimerla, il diritto di accettare entra a far parte dell’eredità e si trasmette, ai sensi dell’art. 479 cod. civ., ai suoi eredi, aveva travisato la fattispecie concreta, in cui non vi era stata alcuna chiamata di S. A., a fronte dell’espressa volontà di diseredazione manifestata da entrambi i genitori – ha ritenuto tale motivo infondato, affermando: C1) "Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince … che il Tribunale aveva, al contrario, tenuto presente la situazione di esclusione testamentaria di S. A. dalla successione dei genitori"; C2) "Il vittorioso esercizio dell’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso comporta, del resto, l’acquisto da parte sua della qualità di chiamato, con la conseguente possibilità di partecipare alla comunione ereditaria ed ottenere la divisione dei beni relitti. Ne consegue che, effettivamente, il diritto di rappresentazione opera, alle condizioni di cui all’art. 467 c.c., anche a favore del discendente del legittimario pretermesso, nel caso non voglia o non possa accettare l’eredità nell’unico modo che gli è consentito, ossia attraverso il preliminare esercizio dell’azione di riduzione.

Se così non fosse, a maggior ragione si sarebbe dovuto escludere, infatti, il diritto di G. e S.L. di agire in riduzione, essendo la relativa domanda espressamente fondata sul diritto di rappresentazione"; C3) "Il fatto storicamente accertato è, però, che, alla data di apertura delle due successioni (rispettivamente 28.3.1993 per S.G. e 23.8.1994 per M.Z.), A. era ancora vivo, sebbene dichiarato fallito fin dal (OMISSIS), e neppure se ne ignorava l’esistenza in vita, posto che la stessa dichiarazione di assenza (comunque non opponibile al fallimento) era stata pronunciata con riferimento alla mancanza di notizie successive alla data del (OMISSIS) in cui era scomparso in mare. A tale data era poi stata fatta risalire la dichiarazione di morte presunta"; C4) "Si deve, pertanto, rettamente ritenere che il Tribunale abbia escluso, jure, in capo ai discendenti di S.A. il subingresso nel luogo e nel grado del loro ascendente, non ricorrendo l’ipotesi di premorienza, nè risultando che, prima della data alla quale era stata fatta risalire la sua morte, egli avesse manifestato una qualche volontà abdicativa in relazione alle azioni esperibili avverso le disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima. Si è, invece, realizzata nella specie … la trasmissione del diritto di accettazione dell’eredità che sarebbe spettato al loro ascendente, e di ogni connesso diritto successorio, con particolare riguardo all’esercizio dell’azione di riduzione, ai sensi dell’art. 479 c.c..

Corretta, pertanto, deve ritenersi la conseguenza tratta dalla sentenza impugnata, con riguardo all’azione proposta da G. e S.L.. Poichè, infatti, costoro avevano dichiarato di agire in veste di rappresentanti jure proprio, e non quali eredi di S.A., non poteva che essere affermata in capo a loro la carenza di legittimazione ad esperire l’azione di riduzione, per difetto del presupposto sul quale gli stessi avevano fondato il loro agire"; C5) "Nè potrebbe concludersi diversamente, con riferimento al principio, recepito pure in giurisprudenza, secondo cui la diseredazione ha effetti nei soli confronti del soggetto contro cui è stata effettuata e, pertanto, non esclude che il discendente che sia stato diseredato dal testatole possa succedere a quest’ultimo per rappresentazione. Tale principio richiede, infatti, di essere interpretato alla luce della circostanza che il legittimario pretermesso è pur sempre titolare dell’azione di riduzione, il cui vittorioso esercizio … comporta l’adizione dell’eredità e la partecipazione alla comunione ereditaria. Pertanto, non può certo dirsi che egli non possa accettare l’eredità per il solo fatto di non essere chiamato, pur rimanendo vero che, in ogni altro caso in cui egli non possa o non voglia accettare, anche mediante l’esercizio dell’azione di riduzione, è applicabile l’istituto della rappresentazione";

D) quanto, infine, al motivo di impugnazione – con il quale gli appellanti avevano contestato la affermata legittimazione del curatore del Fallimento di S.A. a promuovere l’azione di riduzione in rappresentazione dell’imprenditore fallito e, quindi, ad accettare l’eredità, sostenendo che tale legittimazione sussiste solo nel caso di successioni aperte prima della dichiarazione di fallimento – ha ritenuto anche tale motivo infondato, affermando: D1) "Del resto, anche ritenendo in astratto sussistenti i presupposti di cui all’art. 467 c.c., per il subentro di S.G. e L. nel luogo e grado del padre A., relativamente alla successione dei nonni, la legittimazione degli stessi dovrebbe essere ugualmente esclusa, essendo in concreto legittimato, in loro vece, per effetto dell’accettazione dell’eredità e dell’esercizio dell’azione di riduzione, soltanto il Curatore del fallimento … .

Risulta … decisivo … quanto dispone la L. Fall., art. 42, comma 2, che consente di recuperare alla massa fallimentare, sottraendoli alla disponibilità del fallito, i beni indistintamente pervenuti dopo la dichiarazione di fallimento, per tali dovendosi intendere … non solo quelli suscettibili di utilizzazione o trasformazione economica immediata, ma anche i poteri, le azioni e le facoltà che costituiscono il necessario mezzo per l’acquisto e la conservazione dei beni stessi. A non diversa conclusione deve giungersi quando, come nella fattispecie, il fallito non sia chiamato come erede, ma abbia la sola qualità di legittimario pretermesso, in quanto il diritto di accettare l’eredità è in tal caso surrogato da quello di agire in riduzione, quale condizione necessaria per ottenere l’eredità ed esercitare i relativi poteri. Ne consegue che la possibilità, data dalla legge al curatore del fallimento, di accettare l’eredità devoluta al fallito, implica necessariamente la sua legittimazione a promuovere l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, lesive della legittima. Infatti, una diversa soluzione porterebbe a sottrarre alla curatela cespiti attivi, in contrasto con le regole tassativamente dettate dalla L. Fall., art. 42 – a tutela degli interessi dei creditori"; D2) "Nè può essere di ostacolo all’azione esercitata dal Curatore il fatto che, nella specie, fosse stata successivamente dichiarata la morte presunta di S.A., cioè in data posteriore alle due successioni per cui è causa. Occorre considerare, infatti, da un lato, che gli effetti dell’accettazione retroagiscono, ope legis, alla data di apertura della successione e, dall’altro, che la procedura fallimentare è insensibile alla morte del fallito, in relazione al disposto di cui alla L. Fall., art. 12". 3. – Avverso tale sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso, il Fallimento di S.A..

Gi. e S.T., benchè ritualmente intimati, non si sono costituiti, nè hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione della norma di cui all’art. 183 c.p.c.: nullità dell’intero procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3"), il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera A), sostenendo che il tentativo di conciliazione è incombente obbligatorio e non meramente facoltativo o da svolgersi secondo valutazioni di opportunità, con la conseguenza che la sua omissione viola i diritti di difesa ed il principio del contraddittorio, tenuto anche conto del fatto che la mancata comparizione della parte all’udienza fissata per esperire detto tentativo di conciliazione è comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., comma 2.

Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione della norma di cui all’art. 187 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inidoneità della decisione sulla legittimazione a definire il giudizio"), il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B) , sostenendo che la questione se spettasse agli attori S.L. e G. agire in rappresentazione del padre A. con riguardo alla successione dei nonni S.G. e M.Z. è questione di merito, la cui risoluzione comportava la previa istruzione probatoria della causa.

Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione dell’art. 180 c.p.c. – ante riforma – da parte del Tribunale in 1^ grado e dell’art. 350 c.p.c., da parte della Corte d’Appello di Venezia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Difetto di legittimazione ad causam dei Fallimento di S.A."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, deducendo che nè il Tribunale nè la Corte di Venezia hanno verificato la regolare costituzione in giudizio del Fallimento di S.A., il quale ha si accettato l’eredità di S.A. con beneficio di inventario, ma non ha provato che l’inventario sia stato concretamente confezionato e concluso entro il termine di tre mesi di cui all’art. 487 cod. civ., comma 2, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, il Fallimento sarebbe da considerare erede puro e semplice in palese violazione di norme imperative.

Con il quarto (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 12, 35, 42, 44, nonchè delle norme in tema di successione per rappresentazione ex art. 467 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3") e con il quinto motivo (con cui deduce: "Violazione o falsa applicazione degli artt. 461 e 479, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione – il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettere C e D), sostenendo che: a) distinguendo tra le successioni aperte prima e quelle aperte dopo la dichiarazione di fallimento, solo nelle prime – diversamente da quanto accade nelle seconde, quale quella di specie – il diritto di accettare l’eredità fa parte dei rapporti di diritto patrimoniale del fallito e, quindi, può essere esercitato dal curatore fallimentare; b) l’azione di riduzione – che è quella da promuovere nella specie, a seguito della diseredazione di S. A., avendo natura di diritto personalissimo, non è esercitabile dal curatore fallimentare, il quale inoltre non può esercitarla in rappresentazione del fallito, ciò essendo impedito sia dalla L. Fall., art. 12 sia dall’art. 467 cod. civ., che prevede in modo tassativo i soggetti investiti da tale potere.

2. – Il controricorrente Fallimento di S.A. eccepisce, preliminarmente, l’improcedibilià del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, in quanto la sentenza impugnata depositata unitamente al ricorso, ancorchè recante in calce la relazione di notificazione, è costituita non già da copia autentica ma da mera copia fotostatica.

L’eccezione è fondata.

Dall’esame degli atti risulta – come, del resto, è incontestato tra le parti – che la copia della sentenza impugnata, depositata unitamente al ricorso, non è autentica. Tale copia reca, in calce, la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia, il quale certifica di aver notificato, ad istanza dell’Avv. Sergio Camerino difensore del Fallimento di S.A., "copia conforme all’originale della sentenza n. 1654/08 della Corte d’Appello di Venezia", tra gli altri, anche all’odierno ricorrente S.G.. E’ dunque evidente che quest’ultimo ha depositato, unitamente al ricorso, proprio la copia della sentenza impugnata che gli è stata notificata ad istanza del predetto difensore.

Posto che l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, dispone che "Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: … 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta …" secondo costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve essere depositata unitamente al ricorso a pena di improcedibilità del ricorso, può essere dichiarata conforme all’originale solo dal cancelliere presso il giudice a quo quale unico depositario dell’originale autorizzato a spedirne copia autentica in forza del combinato disposto dell’art. 2714 cod. civ., comma 1 e art. 743 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 1914 del 2009). Applicando tale principio – in una fattispecie identica a quella in esame -, questa Corte, con l’ordinanza n. 102 del 2003, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata, ed ha escluso che l’adempimento dell’onere posto a carico del ricorrente dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, possa ritenersi realizzato mediante il deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a quella recante la relazione di notificazione, risultando detta copia priva dell’attestazione del cancelliere di conformità all’originale.

Nulla in contrario può argomentarsi dalla sentenza n. 12559 del 2009 – evocata dal ricorrente -, perchè nel caso esaminato in tale decisione si controverteva sulla conformità all’originale del ricorso per cassazione, il quale – come ad esempio la citazione – è atto di parte (e non del giudice) che, consegnato in originale per la notificazione all’ufficiale giudiziario ( art. 163 cod. proc. civ., comma 4), viene da quest’ultimo notificato "mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi" ( art. 137 cod. proc. civ., comma 2).

Del resto, che l’ufficiale giudiziario non sia competente a certificare la conformità all’originale delle sentenze e degli altri provvedimenti ed atti giudiziari, si desume chiaramente dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 111, commi 1 e 2 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), i quali, rispettivamente, dispongono: "L’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale, competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti comma 1"; "Egli è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonchè degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione comma 2". Al riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 12516 del 1993, ha affermato che tali disposizioni, pur non conferendo all’ufficiale giudiziario nè una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici – che resta riservata, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (oggi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, commi 1 e 2, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonchè al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco -r nè una competenza specifica al rilascio di copia conforme all’originale degli atti giudiziari – spettante al cancelliere -, gli attribuiscono la particolare competenza – chiaramente strumentale rispetto all’attività di notificazione e concorrente con quella analoga del cancelliere – di "fare le altre copie che deve consegnare alle parti", cioè a rilasciare, ai fini della notificazione appunto, ulteriori copie di atti, quali le sentenze, senza limitazioni od eccezioni di sorta.

3. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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