Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 03-03-2011, n. 166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 31.10.1979, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa concesse alla ditta Ca.Ro. un contributo di Lire 162.829.800 ai sensi della legge reg. n. 26/64.

Il contributo venne liquidato con decreto n. 15.7.1980, n. 5173.

Con sentenza 28.11.1990, n. 445/90, il Tribunale di Ragusa condannò il Ca. alla pena di anni uno di reclusione per i reati di associazione per delinquere, truffa, falsità ideologica e corruzione, in relazione all’ottenimento del contributo suddetto.

Con decreto del 31.12.1993, n. 40885, l’I.P.A. di Ragusa, ritenuto che la ditta Ca., per i fatti accertati dall’autorità giudiziaria, aveva illegittimamente beneficiato del contributo erogato, disponeva la revoca dei benefici e la restituzione della somma percepita.

Avverso detto decreto n. 40885/93, il Ca. proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. Catania.

Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata.

Il Tribunale adito accoglieva detto ricorso con sentenza n. 1408/07.

Avverso detta sentenza, la difesa erariale, per l’Amministrazione regionale, ha proposto un primo ricorso, n. 1089/2008, con il quale ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua nonché, nel merito dell’impugnata sentenza, l’erronea applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p.

Con decisione n. 20 del 17 gennaio 2011, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo il superiore ricorso, ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere sulla controversia in esame.

Con l’appello in epigrafe, proposto avverso la medesima sentenza n. 1408/07, la difesa erariale ha quindi ribadito la richiesta di totale riforma della sentenza impugnata, deducendo le medesime eccezioni sollevate con il primo ricorso.

Parte appellata, regolarmente intimata, non si è costituita.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello in epigrafe va dichiarato improcedibile, poiché questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, come sopra riportato, con decisione n. 20 del 17 gennaio 2011 si è già pronunciato sulla controversia in argomento.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese di giudizio non essendosi costituita parte appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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