Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-11-2010) 07-03-2011, n. 8930

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Gup del Tribunale di Forti, con sentenza 26/1/2010, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.G. in ordine al reato di falsa testimonianza perchè il fatto non sussiste.

Più specificamente, al B. si contesta di avere affermato il falso o negato il vero nel rendere testimonianza, nell’ambito del procedimento penale – per appropriazione indebita aggravata – a carico di R.A. e della causa di lavoro tra la medesima e la società "XXIX Settembre s.a.s.", in ordine alla natura del rapporto intercorso tra le parti e alla connessa regolamentazione dei relativi aspetti economici.

Il Gup, sulla base delle indagini espletate e della documentazione acquisita, riteneva che gli elementi acquisiti erano insufficienti, contraddittori e non idonei, quindi, a sostenere l’accusa in giudizio, difettando una qualunque prospettiva di integrazione probatoria.

2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, D.R., costituita parte civile in proprio e quale legale rappresentante della società "XXDC Settembre s.a.s.", deducendo: a) vizio di motivazione in ordine alla valutazione del materiale acquisito; b) violazione delle norme di cui agli artt. 234 e 238 bis c.p.p. per essersi dato rilievo determinante alla sentenza di assoluzione, non ancora irrevocabile, della R. dal reato di appropriazione indebita aggravata; c) violazione dell’art. 425 c.p.p., per non essersi il Gup limitato ad una pronuncia di natura meramente processuale, essendosi invece avventurato in una preventiva e approfondita valutazione di merito.

3- Il ricorso è inammissibile.

A norma dell’art. 428 c.p.p., comma 2 legittimata a proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. contro la sentenza di non luogo a procedere è la persona offesa costituita parte civile.

D.R., pur costituita parte civile nel presente procedimento, non riveste la qualità di persona offesa dal reato di cui all’art. 372 c.p., ma di semplice persona danneggiata, non legittimata al ricorso, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione alla sola persona offesa costituita parte civile, in forza della novella codicistica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela degli interessi penalistici, a cui resta estranea la persona danneggiata (cfr. Cass. sez. 5 15/1/2007 n. 5698; sez. 5 16/4/2009 n. 37114; sez. 6 21/1/2010 n. 16528; sez. 2 19/2/2010 n. 12028).

Nel reato di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è il normale svolgimento dell’attività giudiziaria, sicchè soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico (cfr. Cass. sez. 6 18/2/1997 n. 690; sez. 6 9/11/2006 n. 41344; sez. 6 4/12/2006 a 8967).

4- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *