Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 07-03-2011, n. 8833 sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 luglio 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto del 14 giugno 2007, ha ridotto la pena inflitta a S. A. per i reati di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 6 a giorni sette di arresto ed Euro 400,00 di ammenda sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 266,00 di ammenda così determinando la pena complessiva in Euro 666,00 di ammenda, confermando la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza confermando la validità dell’accertamento sintomatico nella specie operato dai verbalizzanti e provato dalla loro descrizione dell’andatura dell’imputato.

Il S. propone ricorso avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’applicazione della pena per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7. In particolare il ricorrente deduce che la Corte territoriale, in relazione alla contestazione suddetta, avrebbe dovuto applicare la sola sanzione pecuniaria, in quanto il dettato normativo vigente all’epoca del fatto prevedeva quattro distinte ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza in relazione al tasso alcolemico accertato, nel caso in esame, poichè non era stato effettuato l’esame di detto tasso alcolemico, ma l’accertamento era avvenuto per via sintomatica, per il principio del favor rei doveva essere considerata l’ipotesi meno grave che prevedeva la sola pena pecuniaria.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla declaratoria di responsabilità del prevenuto per le contravvenzioni di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7. In particolare si deduce che la descrizione dei sintomi presentati dall’attuale ricorrente al momento del fermo, non sarebbero chiari ed univoci per cui la motivazione fondata su di essi sarebbe illegittima perchè insufficiente.

Con terzo motivo si chiede la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in quanto, per la disciplina vigente all’epoca del reato, la contravvenzione in esame si prescriverebbe in tre anni aumentabili al massimo della metà, per cui il reato accertato il 6 marzo 2005 sarebbe prescritto al 6 settembre 2009 e quindi in epoca precedente alla sentenza impugnata depositata l’8 settembre 2009.
Motivi della decisione

Premesso che per entrambe le ipotesi di reato contestate si sarebbe allo stato perento il termine prescrizionale massimo di legge (risalendo il fatto contestato al 6 marzo 2005), deve nondimeno rilevarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, che, quanto alla imputazione di guida in stato di ebbrezza, la fattispecie per cui il ricorrente è stato dichiarato responsabile è stata accertata sintomaticamente, senza, cioè, la misurazione a mezzo delle apposite apparecchiature atte ad accertare il grado alcolemico ai fini dell’inquadramento in una delle tre ipostesi previste attualmente dall’art. 186 C.d.S., comma 2. In assenza di tale misurazione, lo stato di ebbrezza accertato sintomaticamente, per il generale principio del favor rei, deve essere assimilato all’ipotesi meno grave di cui all’art. 186, cit. comma 2, lett. a). A seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato.

Quanto alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, deve rilevarsi che tale condotta è stata depenalizzata con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, ed ai sensi dell’art. 7 di tale disposto normativo tale disposizione si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore di quel testo legislativo, salvo che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili (ipotesi nella specie evidentemente non ricorrente). Vero è che successivamente, con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, convertito in L. 24 luglio n. 2008, n. 125, tale condotta ha nuovamente costituito reato, ma tale sopravvenuta modifica legislativa non può più incidere su una fattispecie già precedentemente depenalizzata. Quindi, ai sensi dell’art. 2 c.p., commi 2 e 4, la sentenza impugnata va su tale capo annullata senza rinvio, perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla imputazione di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non più previsto dalla legge come reato, e in ordine all’altra imputazione perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *