Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 03-03-2011, n. 160 Competenza della Regione Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, l’odierno appellante Be.Ma., già ragioniere-economo presso la U.S. L. n. 53 di Corleone, esponeva:

– di aver ottenuto l’attribuzione del secondo livello dirigenziale ex A.N.U.L. 17.2.1979 con deliberazione aziendale n. 814 del 27.9.90, successivamente annullata dalla C.P.C. di Palermo;

– che detto annullamento era stato, a sua volta, annullato con sentenza n. 1510/1997 del medesimo T.A.R. Palermo;

– che l’Azienda U.S. L. n. 6 aveva preso atto di detta sentenza con deliberazione n. 360 dell’11.2.1998;

– che la stessa Azienda, con la deliberazione n. 6907 del 20.11.1998, aveva successivamente disposto l’annullamento in autotutela della deliberazione n. 814/90 e la revoca della deliberazione n. 360/1998.

A sostegno delle proprie ragioni, deduceva le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 D.P.R. n. 761/1979; violazione dell’art. 9 L. n. 76/1981; eccesso di potere sotto molteplici profili.

L’Azienda avrebbe erroneamente ritenuto di non poter modificare, sia pure con valore di proposta all’Assessorato regionale alla sanità ed efficacia provvisoria, l’inquadramento del ricorrente, frutto di una pronuncia giurisprudenziale e di un provvedimento la cui efficacia risalirebbe ad epoca anteriore al 20 dicembre 1979.

2) Violazione dei principi in tema di autotutela; eccesso di potere sotto molteplici profili;

Non sussisterebbero i presupposti per il disposto annullamento in autotutela.

3) Violazione del giudicato.

La propria posizione risulterebbe favorevolmente cristallizzata in esito alla citata sentenza n. 1510/1997, non suscettibile di essere vanificata con l’atto impugnato.

Si costituiva in giudizio l’Azienda intimata deducendo l’infondatezza del gravame.

Con la sentenza n. 1558/03, il Tribunale adito ha respinto il ricorso.

Con l’appello in epigrafe, il prefato Be.Ma., sostanzialmente riproponendo le medesime censure dedotte in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituita in giudizio l’Azienda intimata per sostenere l’infondatezza dell’appello e per chiederne, quindi, il rigetto.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Il Collegio ritiene di affermare, preliminarmente, di condividere in ogni sua parte la sentenza impugnata e, tuttavia, di formulare le seguenti ulteriori considerazioni.

Alla stregua di quanto già rilevato da questo stesso Consiglio, si ribadisce che per effetto del combinato disposto dell’art. 47 L. n. 833/1978 e degli artt. 1 e 7 D.P.R. n. 761/1979, l’inquadramento nei ruoli nominativi regionali dei dipendenti del S.S.N. è di esclusiva competenza delle regioni, spettando all’U.S.L. solo un eventuale potere di proposta (cfr. C.G.A. n. 140/2003).

Orbene, non è controverso che l’odierno ricorrente, con D.A. 75570/1989, dallo stesso mai impugnato, venne inquadrato nei ruoli nominativi regionali nella posizione funzionale di "Assistente Amministrativo". Neppure viene contestato dal ricorrente che detto D.A. 75570/89 non può essere modificato se non con provvedimento dello stesso Assessorato adottato a seguito di una proposta della U.S.L. che dia atto di una sopravvenuta modificazione, in fatto ed in diritto, della posizione dell’interessato.

Al riguardo, premesso che non risulta che si sia verificato qualche fatto nuovo che potesse giustificare la modifica dell’inquadramento del ricorrente, questo Consiglio ha avuto modo di statuire che "non è possibile la valutazione delle ricostruzioni di carriera e dei reinquadramenti dopo tale data", e cioè dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 761/1979 (cfr. C.G.A. n. 499/1997).

Il ricorrente lamenta che la delibera n. 814/90 avesse valore di proposta e, pertanto, sarebbe illegittimo il provvedimento con cui è stata definitivamente annullata.

Invero, condividendo le motivazioni e la conseguente conclusione cui è pervenuto al riguardo il Giudice di prime cure, si ritiene che detta delibera n. 814/90, che si esclude possa essere considerata alla stregua di una proposta di nuovo inquadramento, è stata annullata legittimamente dall’Azienda U.S. L. n. 6 di Palermo, con l’atto n. 6907/1998 sopra richiamato, posto che essa non aveva mai prodotto effetti, non essendosi formato al riguardo alcun giudicato.

Infatti, detta delibera è stata annullata in autotutela nella pendenza del termine per proporre eventuale appello avverso la sentenza di annullamento del provvedimento della C.P.C.

D’altra parte, come condivisibilmente osservato dal Giudice di prime cure – in ciò sostenuto da unanime giurisprudenza – anche se si fosse formato il giudicato, esso non avrebbe inciso sul potere dell’Azienda U.S.L. di annullare in autotutela l’atto che provvedeva sull’inquadramento del ricorrente, nella determinante considerazione che la sentenza, della quale il ricorrente chiede che questo Consiglio dichiari l’esecutività nei confronti dell’Amministrazione, è stata in realtà resa sul ricorso avverso l’atto di controllo negativo della C.P.C. e non sull’atto controllato.

Il Tribunale, invero, non si è mai pronunciato sulla competenza o meno dell’U.S. L. n. 53 ad adottare la deliberazione n. 814/90, competenza che detta Amministrazione ha poi esercitato legittimamente per emanare il contestato provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta deliberazione.

Per i motivi esposti, l’appello viene respinto per infondatezza.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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