Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 101/2009

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 591/1998 proposto dal sig. Franco Airi rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Gianfranco Trullu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carrara n. 4, presso lo studio del medesimo legale,

contro

il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dall’avv. Roberto Angioni ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 45, presso lo studio dell’avv. Elisabetta Cossu,

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire il compenso per le ore di servizio in straordinario rese a favore del Comune di Iglesias negli anni 1993/1994 e non corrisposte, con rivalutazione monetaria ed interessi a far data dalla scadenza di ciascun rateo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Consigliere Tito Aru;

Uditi alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009 l’avv. Gianfranco Trullu per il ricorrente e l’avv. Elisabetta Cossu in sostituzione dell’avv. Roberto Angioni per l’amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in esame, notificato il 26 marzo 1998 e depositato il successivo 9 aprile, il ricorrente espone di aver espletato, nel periodo 1993/1994, per conto del comune di Iglesias, la sua attività lavorativa presso l’acquedotto di Punta Gennarta.

Le sue mansioni erano quelle di conduttore di conduttore impianti idrici, corrispondenti alla 4° qualifica funzionale.

Espone altresì di aver svolto, nell’espletamento del predetto servizio, per far fronte alle urgenze ed alle carenze di personale, le seguenti ore di lavoro straordinario:

nell’anno 1993

n. 35,5 ore di straordinario feriale x lire 14.207 = lire 504.348

n. 14 ore di straordinario festivo x lire 16.060 = lire 224.840

n. 6 ore di straordinario festivo notturno x lire 18.531 = lire 111.186

nell’anno 1994

n. 38 ore di straordinario feriale x lire 14.207 = lire 539.866

n. 38 ore di straordinario notturno x lire 16.060 = lire 610.280

n. 6 ore di straordinario festivo notturno x lire 18.531 = lire 111.186

Sennonché, all’atto delle dimissioni, il comune di Iglesias non ha proceduto alla liquidazione dei relativi compensi (ammontanti, in totale, a lire 2..101.706), malgrado l’indicazione delle ore straordinarie svolte negli appositi tabulati.

Non avendo ottenuto riscontri malgrado i ripetuti solleciti inoltrati, il sig. Airi ha proposto il ricorso in esame richiamando la giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di trattamento economico dei dipendenti, e chiedendo il riconoscimento del suo diritto a percepire i crediti di lavoro maturati, con interessi, rivalutazione monetaria e vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari.

Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2009, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

La fattispecie posta all’attenzione del Tribunale non riveste carattere di novità, essendosi la giurisprudenza occupata di questioni analoghe in più occasioni che, in una prima fase, hanno dato luogo ad interpretazioni di segno non univoco, ma che da ultimo si sono assestate su un orientamento ormai definito(cfr. CdS IV sez. n. 2648 del 2007; C.G.A. n. 551 del 2007; TAR Sardegna, n. 1691/2007; idem 282/2007), che il Collegio pienamente condivide.

Tale orientamento muove dalla considerazione che, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna concreta necessità (C.d.S., sez. V, 23 marzo 2004, n. 1532; IV Sez., n. 2648/07).

La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio, condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro.

Detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni (tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione), comportando la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (tra le tante, C.d.S., sez. IV, 24 dicembre 2003, n. 8522; sez. V, 10 febbraio 2004, n. 472, 27 giugno 2001, n. 3503; 8 marzo 2001, n. 1352; sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1531).

Inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.

Ancora, la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario costituisce per l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.

E’ stato, altresì, affermato, con argomentazioni del tutto condivisibili(cfr. IV Sez., n. 2648/07), che la preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo, giacché in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incide sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.

D’altra parte, ancorché sia stato affermato in giurisprudenza che il principio dell’indispensabilità dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario possa subire eccezione quando l’attività (eccedente l’ordinario orario di lavoro) sia svolta per obbligo d’ufficio, tuttavia, per l’imprescindibile rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, anche in tali casi deve pur sempre trattarsi di comprovate esigenze indifferibili ed urgenti (C.d.S., sez. V, 9 marzo 1995, n. 329).

Ciò premesso, sulla scorta delle considerazioni suesposte deve ritenersi che il ricorso sia infondato e che debba essere respinto, in quanto nella specie:

a) non risulta fornita alcuna prova dell’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere le prestazioni straordinarie della cui liquidazione si discute;

b) non possono essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione gli atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi delle prestazioni lavorative rese dal dipendente, privi di ogni indicazione sia con riguardo al provvedimento autorizzatorio alla svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, le cui finalità sono state delineate in precedenza, sia con riguardo alla loro necessità ed imprescindibile urgenza.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

respinge il ricorso in epigrafe .

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 21 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Rosa Panunzio, Presidente,

– Francesco Scano, Consigliere,

– Tito Aru, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 30/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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