Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 08-03-2011, n. 9001 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24 settembre 2010, il Tribunale di Rieti rigettava la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di A.R., avverso il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. in data 6 agosto 2010 relativo a violazione della L. n. 75 del 1958.

Avverso tale provvedimento l’ A. proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 322 e 324 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare le allegazioni difensive aventi rilevanza sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato contestato e che tale opzione interpretativa da parte dei giudici del riesame si risolveva in una mancanza assoluta di motivazione.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione alla omessa motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, non avendo il Tribunale considerato il comportamento dell’indagato, il quale aveva liberato i due appartamenti oggetto di sequestro perchè utilizzati per l’esercizio della prostituzione, affittandone uno dei due ad una famiglia e facendo venir meno, conseguentemente la necessità di mantenere la cautela reale imposta.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi manifestamente infondati.

La dedotta mancanza di motivazione in ordine alle allegazioni difensive favorevoli all’indagato è del tutto insussistente.

Va in primo luogo rilevato come il ricorrente non indichi in alcun modo in ricorso quale rilievo probatorio avrebbero potuto assumere le allegazioni prodotte in sede di riesame rispetto agli elementi addotti dall’accusa, limitandosi semplicemente ad affermare che il Tribunale avrebbe dovuto esaminarle.

In ogni caso, deve comunque osservarsi che i giudici del riesame hanno fatto buon uso delle norme che si assumono violate e dei principi giurisprudenziali richiamati nel provvedimento impugnato che, conseguentemente, si palesa dotato di adeguata e congrua motivazione.

Occorre ricordare, a tale proposito, che non è richiesto in sede di riesame la confutazione, punto per punto, degli argomenti difensivi di cui sia manifesta l’irrilevanza in quanto l’obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi circoscritto alla disamina di specifiche allegazioni difensive quando siano oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori poichè nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, che sono assorbite nella complessiva valutazione effettuata dal giudice del riesame (Sez. 4^ n. 27379 14 luglio 2010; Sez. 2^ n. 13500, 31 marzo 2008;

Sez. 6^ n. 13919 14 aprile 2005; Sez. 4^ n. 34911,22 agosto 2003).

E proprio sulla inammissibile prospettazione, da parte della difesa, di una diversa valutazione del quadro indiziario correttamente il Tribunale ha confermato sul punto il provvedimento del G.I.P..

Altrettanto privo di consistenza è il secondo motivo di ricorso.

Anche in questo caso la motivazione del Tribunale, lungi dall’essere pretermessa come affermato in ricorso, è invece presente ed indica in modo soddisfacente le ragioni per le quali le doglianze sul requisito del periculum in mora vengono smentite dalle risultanze processuali puntualmente menzionate.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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