Cassazione III civile del 3 marzo 2010, n. 5067 Scuola, allievo, danni, autolesionati, responsabilita’, natura (2010-05-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19086/2005 proposto da:

G.V. ****, elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI DONNA Fabio Massimo, GRECO UGO, TODINO LUIGI con studio 80129 NAPOLI Via R. MORGHEN, 181 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, M.M.A., A. A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 780/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Prima Civile, emessa il 13/01/2005; depositata il 15/03/2005;

R.G.N. 1880/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/01/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO (per delega Avvocati GRECO e TODINO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione primo motivo e rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

G.G. e P.M., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore G.V., convenivano, davanti al tribunale di Napoli, il Ministero della Pubblica Istruzione, M.M.A. ed A.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal minore, studente presso L’Istituto Tecnico Commerciale ****, in conseguenza di un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per il Ministero e per la M., preside dell’Istituto, eccependo, nella prima qualità, il proprio difetto di legittimazione passiva; e, nella seconda, la configurabilità di qualsiasi responsabilità a carico della M., convenuta in proprio e non quale rappresentante dell’istituto; nel merito, comunque, l’infondatezza della domanda.

Si costituiva anche l’ A., insegnante di educazione fisica, cui era affidata la classe al momento dell’incidente, che contestava la propria responsabilità e la fondatezza della domanda.

Il tribunale, con sentenza del 28.7.2000, esclusa la responsabilità diretta della preside e dell’insegnante, rigettava anche la domanda proposta nei confronti del Ministero.

L’appello proposto da G.V., divenuto nelle more maggiorenne era, con sentenza del 15.3.2005, accolto parzialmente dalla Corte d’Appello nei confronti del Ministero della Pubblica Amministrazione, mentre era rigettato nei confronti della M. e della A..

Il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

La Corte, all’udienza del 13.7.2009, rilevato che il ricorso non risultava notificato, nè al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nè alla M., concedeva il termine di giorni trenta per completarne e regolarizzarne la notifica, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., in ragione della desunta responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., giusta nomen juris della Corte di Appello di Napoli che ha qualificato giuridicamente la fattispecie de quo agitur. Violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., in ragione della responsabilità diretta (contrattuale) ed indiretta (rapporto di immedesimazione organica dei dipendenti) del dicastero convenuto. Omessa e/o insufficiente motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., n. 5).

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), in ragione del mancato accertamento (in violazione dell’art. 112 c.p.c.) della responsabilità civile della Preside e/o dell’Insegnante, onde inferirne la concorrente responsabilità extracontrattuale giustificativa, ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c., della liquidazione del danno morale. Omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

I motivi, per l’intima connessione delle censura con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati nei limiti di cui in motivazione, per le ragioni che seguono.

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., consente, oggi, di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue, infatti, che la lesione dei diritti inviolabili della persona, che abbia determinato un danno non patrimoniale, comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale od extracontrattuale.

Se l’inadempimento dell’obbligazione determina, quindi, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni (così per tutte S.U. 11.11.2008 n. 26972).

Deve anche rilevarsi che costituisce contratto di protezione quello che intercorre – come nella specie – tra l’allievo e l’istituto scolastico.

In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (v. S.U. 27.6.2002 n. 9346; Cass. 31.3.2007 n. 8067), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare, rientra quello all’integrità fisica dell’allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione.

Quanto al tema della responsabilità, deve sottolinearsi – come correttamente ritenuto anche dalla Corte di merito – che le Sezioni Unite di questa Corte, già con sentenza n. 9346 del 2002, ribadita poi da S.U. n. 26972 del 2008 – avevano affermato, componendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, che nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale.

Fra allievo ed istituto scolastico – con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi – in ordine all’onere probatorio – che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.

In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali – come nella specie -, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 61, comma 2 – nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi – esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo – contrattuale o extracontrattuale – dell’azione.

La legittimazione passiva dell’insegnante, quindi, è esclusa, non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell’ambito di un’azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all’art. 2048 c.c., comma 2), ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso (ipotesi questa da far valere secondo i principii della responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.).

Resta, comunque, fermo che, in entrambi i casi, qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo od all’alunno che ha arrecato danni a se stesso, l’insegnante è successivamente obbligato, in via di rivalsa, soltanto nell’ipotesi in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave;

limite, quest’ultimo, che opera verso l’Amministrazione, ma non verso i terzi (S.U. 27.6.2002 n. 9346).

La Corte di merito ha puntualmente applicato questi principii.

Ha, infatti, rilevato "E con riguardo al caso di specie, mentre è pacifico che l’incidente è avvenuto durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche, le risultanze probatorie acquisite al processo non consentono di ritenere raggiunta la prova suindicata, e cioè che l’evento è stato determinato da fatto non imputabile all’amministrazione scolastica.

A tal fine, ha considerato che "Anzi dalle dichiarazioni dei testi emerge, come dedotto dagli attori fin dalla citazione introduttiva del giudizio, che gli allievi dell’istituto erano chiamati a svolgere la pratica sportiva prevista dal calendario delle lezioni scolastiche, su un campo, esterno all’edificio e non di proprietà della scuola, non munito di tutte le attrezzature idonee ad evitare danni e che, anzi, presentava il fondo sconnesso".

Concludendo che "Risulta perciò provata la violazione da parte dell’amministrazione scolastica dello specifico obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, e l’infortunio oggetto di causa è ricollegabile a tale violazione".

La Corte di merito, quindi, correttamente ha escluso la legittimazione passiva dell’insegnante; nè le considerazioni ed i principii enunciati consentono di ritenere configurabili ulteriori profili di responsabilità, concorrenti, invocabili dai terzi.

Non ha, pertanto, pregio, sotto questo profilo, la censura mossa, in ordine ad una concorrente responsabilità diretta o per immedesimazione organica dell’insegnate e della preside, invocata per riconoscerne la legittimazione passiva nei confronti dell’odierno ricorrente.

Merita, invece, di essere accolta la censura in ordine al mancato riconoscimento del danno morale, da parte della Corte di merito.

La Corte di merito ne ha escluso la sua risarcibilità affermando che: " Per il combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., il danno morale è, infatti, risarcibile soltanto nel caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, cosicchè il risarcimento non è dovuto allorquando la responsabilità sia affermata sulla base del riconoscimento di una responsabilità solo contrattuale, com’è appunto il caso di specie, in cui l’amministrazione è stata ritenuta responsabile dell’infortunio di cui è causa in conseguenza dell’accertata violazione dell’obbligo contrattuale di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruiva della prestazione scolastica".

II riconoscimento della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, in tutte le sue forme, definitivamente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26972 del 2008, consente, viceversa, come più sopra ricordato, la risarcibilità del danno non patrimoniale – del quale il danno morale è una componente – anche nell’azione di responsabilità contrattuale, come nella specie.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 2055 c.c. e art. 2043 c.c., in ragione della determinazione cui è arrivata la Corte napoletana di escludere la legittimazione passiva degli insegnanti. Omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il motivo non è fondato per le ragioni già esposte in precedenza, in ordine alla affermata insussistenza della concorrente legittimazione passiva degli insegnanti, che, a tal fine, si richiamano.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in ragione dello specifico risarcimento del danno chiesto dall’appellante per effetto dell’infortunio verificatosi (come si evince inconfutabilmente dalle date) in corso del giudizio di appello. Insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha ritenuto nuova la domanda relativa al risarcimento del danno da lucro cessante, proposta soltanto "in sede di precisazione delle conclusioni in occasione della prima rimessione della causa al collegio", posto che nel giudizio di primo grado, erano state indicate specifiche voci di danno e che tale domanda era stata riproposta, negli stessi termini, nell’atto di appello.

Ora, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado d’appello soltanto se, nel giudizio di primo grado sia stata proposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado.

La nuova pretesa, se priva di tali essenziali e restrittivi requisiti – come nella specie -, implicando nuove indagini in ordine alle ragioni poste a base della domanda iniziale e ampliamento del relativo petitum, costituisce inammissibile domanda nuova (Cass. 19.1.2006 n. 1054; v. anche Cass. 20.2.2007 n. 3936).

Sotto questo aspetto, poi, va rilevato che non è dato conoscere – non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso, così incorrendo nel difetto di autosufficienza, il contenuto della relativa documentazione – neppure quale incidenza avrebbe avuto l’evento lesivo sulla inidoneità alla leva.

In tal modo, il difetto di prova impedisce la valutazione, da parte della Corte di legittimità, in ordine alla correttezza e legittimità della richiesta di risarcimento danni per lucro cessante avanzata nel giudizio di appello.

Deve, da ultimo, anche sottolinearsi che il ricorrente non contesta una diversa richiesta avanzata in primo grado, ricomprensiva di tutti danni patrimoniali e non, che lo legittimi alla richiesta avanzata. in sede di appello (v. anche Cass. 20.2.2007 n. 3936).

Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura non può essere seguita.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. in ragione della condanna del ricorrente alle spese del 11 grado di giudizio a favore della prof.ssa A. A.. Illogica motivazione.

Il motivo non è fondato.

Premesso che, con tale motivo, il ricorrente intende impugnare la statuizione della sentenza con la quale è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti dell’insegnante A.A., – e che, pertanto, erroneamente è stata indicata la supposta violazione dell’art. 96 c.p.c., dovendosi, invece, intendere quella dell’art. 91 c.p.c. -, correttamente la Corte di merito ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali, nei suoi confronti, sulla base del principio della soccombenza.

A tal fine, infatti, la domanda proposta nei confronti della A. è stata rigettata, sia in primo, sia in secondo grado, avendo i giudici di merito escluso la sua legittimazione passiva; esclusione, peraltro, confermata anche in questa sede.

Conclusivamente, vanno accolti il primo ed il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, vanno rigettati gli altri; la sentenza va cassata in relazione, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, rigetta nel resto. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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