T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 03-03-2011, n. 1988 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la "C.D.C." s.r.l. ha impugnato (unitamente agli atti ad esso presupposti: e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui la gara d’appalto indetta – con bando pubblicato sulla G.U. n.30 del 15.3.2010 – per la fornitura di n. 60.000 calze estive destinate ai Vigili del Fuoco è stata aggiudicata definitivamente alla "D." s.r.l.. (Che, per un’asserita inadempienza ai suoi obblighi tributari: e per la mancata – o incompleta – dimostrazione della capacità economica e finanziaria, avrebbe – ad avviso dell’interessata – dovuto esser esclusa dalla procedura "de qua").

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.2.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposto

che la ricorrente non ha fornito alcun elemento, giuridicamente rilevante, volto a suffragare la tesi secondo la quale la controinteressata – che non risulta esser mai stata attinta (neppure) da un avviso di accertamento – avrebbe commesso una violazione dei suoi obblighi fiscali e

che, nella circostanza, i requisiti di capacità economico/finanziaria dei concorrenti avrebbero dovuto esser comprovati (nulla stabilendo, al riguardo, la lettera d’invito) esclusivamente in base alle statuizioni del bando di gara: il quale, sul punto, rinvia espressamente al disposto dell’art.41, 1° comma, del d.lg. n.163/2006.

Orbene; poiché tale norma (primaria) prevede che la dimostrazione della cennata capacità (l’uso della disgiuntiva "o", in luogo della copulativa "e", non lascia certo adito a dubbi) possa esser fornita alternativamente – e non, già, cumulativamente – attraverso la produzione di uno dei documenti (o, meglio, dei gruppi di documenti) in essa menzionati (rispettivamente: alle lettere a, b e c); e poiché (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas") la "D." ha presentato – a corredo della sua domanda – ben due di questi (gruppi di) documenti, il riferimento, operato dalla "C.D.C." – all’incompleta produzione di ciò che (in assenza, lo si ripete, di una specifica indicazione della lettera d’invito) ci si sarebbe anche potuti astenere dal produrre (e che deve, quindi, intendersi allegato soltanto "ad abundantiam") appare obiettivamente specioso.

E, dunque; considerato

che le prescrizioni dei bandi e delle lettere d’invito, quand’anche (e, lo si ribadisce, non è questo il caso di specie) possano esser intese in più di un modo, vanno interpretate (oltre che alla luce dei principi relativi all’affidamento: che ciascun soggetto ha titolo a fondare sulle dichiarazioni prenegoziali altrui) nel senso più favorevole alla maggior partecipazione alla gara (ed in quello meno favorevole alle previsioni di formalità inutili);

che (del resto) le cause di esclusione dalle gare (da indicarsi, specificamente, nei relativi bandi) sono, per il loro carattere tassativo, "di stretta interpretazione",

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 3000 euro: 1500 dei quali in favore della resistente e 1500 della, parimenti intimata (e costituita), "D." s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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