T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 1983 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in esame i ricorrenti, meglio elencati in epigrafe e tutti militari della Guardia di finanza, hanno principalmente impugnato l’atto contentente la graduatoria del concorso – ed il concorso stesso – per l’avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante per l’anno 1995 e gli atti ad esso connessi;

Evidenziato, dunque, che il gravame attiene all’atto conclusivo di un procedimento selettivo il cui contenuto è ben noto ai ricorrenti che ne contestano la legittimità, come pure sono noti i nominativi di coloro che in tale graduatoria occupano posizioni utili a conseguire l’aspirato avanzamento attraverso il relativo inquadramento nei ruoli;

Rilevato quindi che, con riferimento alla presente controversia (come sottolineato anche dalla difesa erariale a pag. 10 della memoria conclusiva), coloro che si sono posizionati utilmente nella graduatoria contenuta nell’atto principalmente qui impugnato assumono pienamente veste di controinteressati;

Rammentato come è pacifico che, in materia di impugnazione di una graduatoria concorsuale (o comunque, come nel caso di specie, paraconcorsuale e selettiva), rivestono la qualità di controinteressati tutti i soggetti che dall’accoglimento del ricorso, in relazione alle censure dedotte, vedrebbero alterata la loro collocazione in graduatoria, assumendo una collocazione deteriore; ovvero, qualora si tratti di censure attinenti alla regolarità della procedura concorsuale nel suo complesso (come appunto accade nel caso di specie), vanno evocati tutti i soggetti in essa collocati e che, comunque il ricorso vada notificato, in prima battuta, ad almeno uno dei soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 41 c.p.a. (cfr., da ultimo seppur con riferimento all’ordinamento vigente precedentemente rispetto all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7 dicembre 2010 n. 27051);

Precisato che non si può al riguardo dubitare dell’effettiva qualità di controinteressati dei militari utilmente posizionatisi nella graduatoria qui impugnata, atteso che tale posizione deriva loro non certo dalla normativa speciale in materia di quadri di avanzamento dei militari, ma dalle peculiarità proprie della "procedura di avanzamento a scelta per esami" in argomento (indetta ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 199), da espletarsi sulla base di un criterio selettivo normativamente previsto, che rende applicabile alla stessa i generali principi in materia di procedure selettive, tra i quali appunto pacificamente la giurisprudenza amministrativa annovera quello dell’individuabilità di controinteressati nei concorrenti potenzialmente lesi in caso di accoglimento del gravame (cfr., da ultimo sullo specifico argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2010 n. 8742);

Verificato che i ricorrenti non hanno notificato il ricorso ad alcun soggetto controinteressato;

Ritenuto, pertanto ed in virtù delle suesposte osservazioni, che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei soggetti controinteressati;

Stimato infine che sussistono, nondimeno, motivate ragioni di equità che indicono a compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. novellato;
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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