Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-02-2011) 08-03-2011, n. 9122

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con istanza depositata il 9 aprile 2010, indirizzata alla Corte d’appello di Trento, l’avv. Romina Targa, in qualità di difensore di S.H., ha chiesto la restituzione del suo assistito in "tutti i termini di legge, al fine di consentire allo stesso di esercitare il proprio pieno diritto di difesa, presentando istanze, impugnazioni, richieste di riti alternativi".

Il difensore esponeva che:

– S.H. solamente all’atto della notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Pubblico ministero con contestuale sospensione del medesimo, aveva avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 650 c.p., definito in grado di appello con sentenza del 20 novembre 2009 della Corte d’appello di Trento, che, su ricorso della Procura Generale, aveva riformato la sentenza di assoluzione emessa il 26 gennaio 2009 dal Tribunale di Trento, ed era divenuta definitiva il 28 gennaio 2010;

– il predetto, che era stato assente dall’Italia fino al 1 dicembre 2009, era stato dichiarato irreperibile in entrambi i gradi del giudizio e la notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 159 c.p.p. presso il difensore;

– era da ritenere nulla la notifica dell’estratto della sentenza contumaciale eseguita a mani del difensore il 21 dicembre 2009 mentre S.H. era già presente in territorio italiano.

2. La Corte d’appello di Roma, ritenuta la propria incompetenza a decidere sull’istanza di restituzione genericamente invocata, da ritenere riferibile al termine per impugnare la sentenza d’appello per essere stata di assoluzione la sentenza di primo grado, ha disposto in data 14 aprile 2010 la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto disporsi la restituzione in termini.
Motivi della decisione

1. L’istanza deve essere dichiarata inammissibile.

2. L’individuazione della Corte di Cassazione quale giudice competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, come qualificata il 14 aprile 2010 dalla Corte d’appello, trova il suo fondamento nella previsione dell’art. 175 c.p.p., comma 4.

Tale istanza, in quanto finalizzata alla proposizione del ricorso per cassazione, doveva essere sottoscritta da difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione, mentre è stata sottoscritta dall’avv. Romina Targa, che non risulta iscritta nell’apposito albo.

Alla mancata sottoscrizione dell’istanza da parte di avvocato cassazionista consegue la sua inammissibilità, a norma dell’art. 613 c.p.p. come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006, dep. 03/10/2006, Rv. 235200), irrilevante essendo che l’istanza sia pervenuta a questa Corte a seguito della sua corretta qualificazione.

Trattandosi di vizio originario dell’atto che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita, nessuna valutazione può essere effettuata in merito al suo contenuto.

3. L’inammissibilità dell’istanza comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Attesa la natura della controversia, non si ravvisa l’opportunità di disporre il versamento, a carico del ricorrente, di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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