T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-03-2011, n. 622

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto egli è considerato una minaccia per l’ordine pubblico a seguito di almeno quattro condanne penali, delle quali le più gravi sono per omicidio colposo, lesioni colpose, porto d’armi.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: difetto di traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente degli atti impugnati; nullità per difetto di comunicazione di avvio del procedimento; nullità per inesistenza dei presupposti per essere dichiarato delinquente abituale; violazione dell’art. 5 c. 5 del T.U. Immigrazione.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente e univocamente affermato in proposito che la mancata traduzione degli atti in questione in lingua conosciuta dal destinatario non vizia l’atto stesso, in quanto detto profilo attiene alla sua comunicazione e non alla sua legittimità: perciò può tutt’al più incidere sulla decorrenza del termine per la sua impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17/1/2002 n. 238; TAR Liguria, Sez. II, 24/6/2005 n. 961; TAR Toscana, Sez. I, 25/5/05 n. 2578; TAR Umbria 11/5/2005 n. 256; nonché TAR Bologna, Sez. I, 9/12/2004 n. 4152, 9/11/2004 n. 3727, 19/4/2004 n. 545, 21/3/2003 n. 283).

Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto il principio della partecipazione del privato al procedimento amministrativo ha un senso quando l’adozione del provvedimento implichi il compimento di valutazioni di natura discrezionale; quando, invece, come nella vicenda in esame, si tratta di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco le esigenze di garanzia e di trasparenza, cui sovviene il principio predetto, non sussistono e riprendono piena espansione i criteri di economicità e di speditezza dai quali è retta l’azione amministrativa (cfr. Cons. St., sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1223; Consiglio di Stato sez.V 15/12/2005 n. 7136).

Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la revoca od il rifiuto del permesso di soggiorno non costituisce una sanzione penale ma una conseguenza amministrativa della pronuncia penale con il risultato che la valutazione della pericolosità sociale costituisce un giudizio autonomo rispetto a quello effettuato in sede penale e non è condizionato all’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di delinquenza abituale (T.A.R. Lombardia, Milano – Sez. III – Sentenza 27 marzo 2009, n. 2034).

Da ultimo non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5.c. 5 del T.U. Immigrazione non avendo il ricorrente dimostrato l’esistenza di alcuna sopravvenienza degna di nota.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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