Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 08-03-2011, n. 8997 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale della libertà di Catania, con ordinanza del 14 giugno del 2010, respingeva l’istanza, diretta ad ottenere la revoca della misura cautelare carceraria o in subordine l’applicazione della custodia domiciliare, avanzata nell’interesse di B.J., indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè sorpreso mentre trasportava grammi 274 di cocaina.

A fondamento della decisione il tribunale osservava che, nonostante lo stato d’incensuratezza dell’indagato, dalle modalità del fatto e dal quantitativo di droga detenuto, si poteva escludere l’occasionalità del fatto e ritenere uno stabile collegamento con malavitosi; che non poteva desumersi una prognosi favorevole di spontaneo adeguamento a regimi meno afflittivi.

Ricorre per cassazione l’indagato sulla base di tre motivi. Con i primi due lamenta mancanza o contraddittorietà della motivazione in quanto il tribunale aveva desunto il pericolo di reiterazione della condotta dal mero dato quantitativo senza apprezzare gli elementi soggettivi ossia il fatto che l’indagato aveva uno stabile lavoro e viveva in un contesto familiare normale. Con il terzo motivo lamenta mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione prognostica circa la possibilità della concessione degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

Con riferimento ai primi due motivi si rileva che il tribunale legittimamente ha desunto il pericolo di recidiva dalle modalità del fatto e segnatamente dal quantitativo della sostanza trasportata e dal fatto che l’indagato è stato sorpreso fuori del Comune di residenza. Da tali dati si è, infatti, desunto che non si trattava di fatto occasionale. Tale affermazione è conforme all’orientamento prevalente di questa Corte In proposito si è sostenuto che le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui all’art. 274 cod. proc. pen., lett. "c", in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell’agente.

Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano cioè della gravità del fatto e su quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere.

Nè, d’altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. "c", dai comportamenti o dagli atti concreti dell’agente, oltre che dai precedenti penali.

Fondato è invece il terzo motivo.

Secondo la regola contenuta nell’art. 275 c.p.p. la custodia carceraria costituisce un rimedio estremo che va applicato quando tutte le altre misure si rivelino inidonee a contenere le spinte criminose dell’indagato o imputato La motivazione sull’inadeguatezza delle altre misure o viceversa sulla idoneità della sola misura estrema deve fondarsi su elementi concreti e non su mere formule di stile.

Nella fattispecie la motivazione sull’adeguatezza della sola misura carceraria è meramente assertiva perchè non si sono indicate le ragioni concrete in base alle quali la misura prescelta sia stata considerata l’unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari, tanto più che trattasi di soggetto incensurato che non risulta avere carichi pendenti e che appena fermato ha subito indicato il luogo dove si trovava la droga. Non vi sono quindi seri motivi per ritenere che misure meno afflittive di quella irrogata non sarebbero idonee.

Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio limitatamente alla ritenuta adeguatezza della sola misura carceraria. Il giudice del rinvio, se riterrà inadeguate le altre misure, dovrà indicare li elementi concreti dai quali desumere l’adeguatezza della sola misura carceraria.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 623 c.p.p.;

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta adeguatezza dell’inflitta misura con rinvio al tribunale di Catania;

Rigetta il ricorso nel resto;

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto Penitenziario competente a norma dell’art. disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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