Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 08-03-2011, n. 8996 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 4 maggio del 2010, rigettava l’appello proposto nell’interesse di P.A., avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta l’istanza avanzata dallo stesso e diretta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti quale indagato per il delitto di cui all’art. 56 c.p. e della L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, per avere minacciato e percosso le prostitute G.A. e T.E. a fine di costringerle a corrispondergli a titolo di pizzo una somma di denaro per potere usufruire della postazione di lavoro occupata lungo il viale (OMISSIS).

Fatti commessi dal (OMISSIS).

A fondamento della decisione il tribunale osservava che persistevano le esigenze cautelari indicate nel provvedimento applicativo della misura;che la gravità indiziaria non era scalfita dalla certificazione medica prodotta dal prevenuto in quanto il certificato medico del (OMISSIS), ancorchè indicato nella memoria, non era stato prodotto mentre dagli altri certificati allegati emergeva che il sinistro si era verificato un mese e venti giorni prima dei fatti ascrittigliene sussisteva il pericolo di reiterazioni di fatti della medesima specie, pericolo desumibile dalle modalità del fatto e da una precedente condanna per minaccia e detenzione di arma nonchè dal rinvenimento presso l’abitazione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di una placca in metallo con la scritta "Security Service"; che la misura degli arresti domiciliari appare inadeguata perchè il ricorrente non aveva reciso i legami con i complici e nonostante le precedenti condanne non aveva dimostrato alcuna resipiscenza.

Ricorre per cassazione l’indagato denunciando:

la violazione degli artt. 273 e 299 c.p.p. nonchè mancanza di motivazione sul punto per avere il tribunale omesso di apprezzare l’istanza difensiva e la documentazione allegata con cui si era precisato che nel periodo in cui si erano svolti i fatti in contestazione l’indagato versava in condizioni di salute incompatibili con la condotta aggressiva riferita dalle persone offese perchè a seguito di incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), all’epoca del fatto, era ancora portatore di collare cervicale, come attestato nel certificato del (OMISSIS); quest’ultimo certificato, ove per un disguido non fosse stato trasmesso dal giudice per le indagini preliminari, poteva essere richiesto;

violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, giacchè il pericolo d’inquinamento probatorio si fonda si affermazioni generiche mentre l’assenza di segnali di resipiscenza, sottolineata dal tribunale, risulta in contrasto con il dato normativo, in quanto l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 non può essere individuata nel rifiuto di rendere dichiarazioni; illogica è altresì la motivazione sul pericolo di reiterazione dei fatti, sia perchè si sono ritenute inattendibili le giustificazioni fornite dall’indagato in merito alla detenzione della placca metallica con la scritta "Security Service", sia perchè lo stesso tribunale, escludendo il vincolo associativo, aveva ritenuto reciso il legame con l’associazione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il certificato medico del (OMISSIS), non essendo stato prodotto davanti al giudice del merito, non può essere apprezzato da questa Corte, in quanto nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Cass. n. 25897 del 2009; CONF. ASN 199804940 RIV. 211824; CONF. ASN 199910382 RIV. 214298, CONF. ASN 200601835 RIV. 233183, CONF. ASN 200603396 RIV. 233241). Il tribunale non era tenuto a richiedere documenti che, ancorchè indicati nell’atto d’impugnazione, non erano stati prodotti, tanto più che trattatasi di documenti che l’indagato avrebbe potuto produrre in sede di riesame dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. D’altra parte il postumo dell’incidente verificatosi 50 giorni prima del fatto non è assolutamente incompatibile con la condotta ascritta al ricorrente.

La misura cautelare non è stata mantenuta per il pericolo d’inquinamento probatorio, ma per il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

La motivazione addotta dai giudici del merito sul punto non presenta alcuna incongruenza, avendo il giudice tenuto conto non solo dell’obiettiva gravità del fatto ma anche della pericolosità dell’indagato desumibile dai precedenti penali e dal rinvenimento presso la sua abitazione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e della placca metallica con la scritta: "Security Service".

Lo svolgimento dell’attività lavorativa è stato già ritenuto ininfluente in sede di riesame perchè non aveva impedito la condotta criminosa.

In definitiva non sono stati indicati elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di riesame, idonei a giustificare la revoca della misura cautelare.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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