T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 03-03-2011, n. 619 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, in qualità di proprietario di un’area sita nel Comune di Olgiate Comasco impugna la variante generale al PRG per i seguenti motivi di ricorso.

I) Eccesso di potere per omessa comparazione degli interessi pubblici e privati, difetto di motivazione.

Secondo il ricorrente il Comune avrebbe leso l’affidamento del ricorrente avendo modificato la destinazione urbanistica del suo fondo senza una motivazione specifica nonostante egli avesse, prima dell’adozione della variante, presentato diversi progetti e domande di concessione edilizia.

II) Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei precetti in materia di pianificazione territoriale in quanto sarebbe stata effettuata una modificazione in peius della destinazione urbanistica senza specifica motivazione.

III) Eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento in quanto la scelta di destinare l’area del ricorrente a rotatoria non troverebbe ragioni nella situazione viabilistica esistente ed in progetto.

La difesa del Comune evidenzia che le richieste di rilascio di titoli edilizi presentate dal ricorrente risalgono a diverso tempo addietro rispetto alla variante e sono state abbandonate. Da ultimo è stata presentata una domanda nel 1993, alla quale è seguita l’integrazione documentale richiesta dal Comune, solo nel 1996, successivamente all’adozione della nuova variante al piano regolatore.

Da ciò conseguirebbe che il ricorrente non ha una posizione qualificata tale da onerare l’amministrazione di una motivazione specifica.

Con riferimento al secondo motivo sostiene che il mutamento in peius della destinazione urbanistica non crea una posizione qualificata nel proprietario dell’area tale da rendere necessaria una motivazione specifica del cambio di destinazione urbanistico.

Con riferimento al terzo motivo sostiene che le valutazione effettuate dall’amministrazione sulla localizzazione della rotatoria rientrano nella sfera del merito amministrativo.

All’udienza del 28 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, occorre chiarire che, secondo l’opinione giurisprudenziale prevalente, sussiste tutela dell’affidamento legittimo e ragionevole posto dal privato nell’azione dell’amministrazione solo ove il privato possa vantare una posizione consolidata attribuitagli dall’amministrazione con un atto definitivo ed efficace come la stipula di una convenzione di lottizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 1993, n. 711; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 1988, n. 9; Cons. Stato Ad. Plen., 24052007, n. 7).

Analoga tutela può assumere la posizione del privato quando essa sia stata riconosciuta dal giudice amministrativo mediante una sentenza passata in giudicato (Cons. Stato Ad. Plen., 24052007, n. 7) dichiarativa dell’obbligo di disporre la convenzione, dopo che questa sia stata autorizzata (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1992, n. 776), oppure abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio rifiuto (Cons. Stato, Ad. plen., 8 gennaio 1986, n. 1).

Né può darsi rilievo alla pendenza di domande in corso, quali, nel caso specifico, la domanda presentata nel 1993 e non esaminata per mancata integrazione dell’istanza da parte del ricorrente fino a data successiva all’adozione della variante, in quanto si tratta di un atto che non può valere a integrare quel grado particolarmente qualificato di aspettativa, che la giurisprudenza ritiene necessario e che valuta derivi soltanto da impegni già assunti dall’Amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna – 19 dicembre 2007 n. 4481).

Alla luce di tali indirizzi giurisprudenziali deve escludersi che nel giudizio in questione sussista una posizione consolidata dal privato tale da dover considerarsi degna di particolare considerazione da parte dell’amministrazione.

Il secondo motivo va respinto in quanto la giurisprudenza ha chiarito che non é configurabile alcuna pretesa alla non reformatio in pejus della precedente disciplina urbanistica, in quanto la titolarità di una posizione giuridica qualificata va esclusa quando l’interesse coinvolto concerna esclusivamente una precedente previsione urbanistica, che consentiva l’utilizzazione dell’area in modo più proficuo, visto che, in tale ipotesi, si tratta di un’aspettativa generica del privato, avente ad oggetto la non reformatio in pejus della destinazione di zona, destinata a cedere dinanzi alla natura discrezionale del potere pubblico di pianificazione urbanistica (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 6989).

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la scelta di realizzare una rotatoria rientra nelle valutazioni discrezionali, tecniche ed amministrative, che sono riservate all’amministrazione, salvo che siano affette da vizi macroscopici di illogicità e irrazionalità riconducibili nell’alveo dell’eccesso di potere (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 giugno 2010, n. 15500), delle quali però il ricorrente deve dare prova, non potendosi limitare, come nel caso in questione, a sostenere che tocca all’amministrazione motivare specificamente le ragioni per le quali ha inteso realizzare una rotatoria sul terreno di proprietà del ricorrente.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune, che liquida in via forfettaria in euro 1000,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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