Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10120 Surrogazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p. 1. La s.r.l. Tommaso Verazzo ha proposto ricorso per cassazione contro l’I.N.A.I.L. "e in contraddirtene" di Lloyd Italico di Assicurazioni s.p.a., B.M.F. (indicata nel ricorso solo come " F.", ma costituita come " M.F."), V.R., V.G. e V.D., nonchè di R.M., M.S., M.F. e M.D., avverso la sentenza del 9 giugno 2006, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato gli appelli incidentali di essa ricorrente e di B.F., V. R., V.G. e V.D., e, in accoglimento dell’appello principale dell’I.N.A.I.L. ha condannato in via solidale, la ricorrente quale responsabile civile ed i predetti quali eredi di V.R., al pagamento in favore dell’I.N.A.I.L., agente in surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. della somma di Euro 120.092,64 oltre interessi dal deposito della sentenza e gravame di un terzo delle spese processuali del grado, nonchè alle spese di lite del grado in favore del Lloyd Italico.

Tale statuizioni sono state adottate in relazione alla domanda introdotta in primo grado dall’I.N.A.I.L. nel febbraio del 2003 ai sensi dell’art. 1916 c.c. per ottenere dalla B. e dai V. e dalla s.r.l. ricorrente, nonchè dal Lloyd Italico, il pagamento delle somme erogate a R.M., vedova di M.M., in relazione al decesso di costui, in occasione di lavoro, per effetto di un sinistro stradale accaduto il (OMISSIS), allorchè l’autovettura condotta da V.R. (poi deceduto nelle more del successivo giudizio penale), di proprietà della società ricorrente ed assicurata presso la Lloyd Italico, aveva investito M.M. in prossimità del cantiere in cui lavorava.

Nel corso del giudizio la Lloyd Italico corrispondeva il massimale di polizza all’I.N.A.I.L. e spiegavano intervento volontario gli eredi di M.M., cioè R.M., M.S., M.F. e M.D., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

2. In relazione al ricorso hanno svolto attività difensiva la B. ed i germani V., che hanno notificato controricorso a tutte le altre parti, svolgendovi ricorso incidentale contro l’I.N.A.I.L..

Quest’ultimo ha resistito a tale ricorso incidentale con controricorso diretto esclusivamente avverso di esso.

L’I.N.A.I.L. ha depositato memoria.

E’ stata depositata memoria anche dalla B. e dai germani V..
Motivi della decisione

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito al principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Riguardo al ricorso principale va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia della ricorrente principale.

Essa, infatti, in data 22 febbraio 2001, ha depositato istanza a firma del suo difensore, nella quale chiede che la Corte prenda "atto dell’avvenuta transazione della lite e della rinuncia" e che "voglia dichiarare la estinzione del giudizio". A tale istanza – che ha notificato (con gli allegati) alle parti costituite di entrambi i ricorsi principale e incidentale – risultano allegati copia fotostatica di una scrittura privata qualificata "atto di transazione" e priva di data e rinuncia a data 21 maggio 2008, sottoscritta dall’amministratore della V. e dal suo difensore, notificata all’I.N.A.L., alla B. ed ai germani V..

La rinuncia al ricorso principale – superfluamente notificata anche all’I.N.A.I.L., che non è parte costituita nell’ambito di tale ricorso, essendosi costituita soltanto nell’ambito del ricorso incidentale – è pienamente efficace e valida.

Ne consegue che il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto quanto a detto ricorso.

3. L’estinzione del ricorso principale è ininfluente sulla sorte del ricorso incidentale, atteso che tale ricorso non ha natura condizionata e, quindi, ha valore il principio secondo cui "La dichiarazione di estinzione, per avvenuta rinuncia, del processo relativo al ricorso principale, non produce effetti sul ricorso incidentale che sia stato tempestivamente proposto, il quale si converte in ricorso principale" (Cass. n. 15055 del 2005).

Tuttavia, nella memoria la B. ed i V. hanno allegato che la materia del contendere sarebbe cessata per effetto della transazione stipulata fra la ricorrente principale e l’I.N.A.L. ed hanno chiesto farne dichiarazione con compensazione delle spese. I medesimi hanno depositato con la memoria la citata transazione ed anche copia foto statica dell’assegno circolare tratto a favore dell’I.N.A.I.L. con cui la transazione sarebbe stata eseguita dalla s.r.l. ricorrente principale.

Il difensore dell’I.N.A.I.L. non ha svolto rilievi al riguardo e, dunque, può ritenersi che, in quanto la transazione stipulata fra la s.r.l. Verazzo e l’I.N.A.I.L. prevedeva che l’adempimento di quanto da essa stabilito giovasse anche alla B. ed ai V., si sia verificata una situazione per cui effettivamente può dirsi cessata la materia del contendere.

4. Riguardo al ricorso principale non è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’unica parte costituita, cioè i ricorrenti incidentali, perchè il ricorso non era contro di loro rivolto, essendone avvenuta la notificazione ai sensi dell’art. 332 c.p.c., mentre le altre parti, compreso l’I.N.A.I.L., non sono costituite.

5. Riguardo al ricorso incidentale le spese possono compensarsi dando rilievo a quanto prevedeva la transazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per intervenuta rinuncia il giudizio di cassazione quanto al ricorso principale iscritto al n. 33914 R.G. del 2006. Dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso incidentale iscritto al n. 707 R.G. del 2007. Nulla per le spese del ricorso principale. Compensa le spese del giudizio di cassazione quanto al ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *