Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 08-03-2011, n. 8992 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza emessa il 07/05/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di R.G., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Roma in data 03/02/010 ed avente per oggetto i beni come individuati in atti, il tutto in relazione ai delitti di frode fiscale riciclaggio ed altro, che avevano determinato un danno per l’erario, calcolata in altre Euro 376.000.000,00 di IVA non versata – rigettava il gravame.

L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare la ricorrente esponeva che nella fattispecie non sussistevano i presupposti richiesti per la confisca dei beni in sequestro sia sotto il profilo della disciplina di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 11; sia sotto il profilo della disciplina di cui al D.L. n. 306 del 2092, art. 12 sexies.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Roma, ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il Tribunale ha evidenziato che nei confronti di R.G. – nell’ambito di una complessa indagine investigativa – era stata emessa misura coercitiva personale in ordine a vari reati, tra cui associazione a delinquere transnazionale (finalizzata alla commissione di delitti di natura fiscale, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e contro il patrimonio; in particolare la R. aveva agito come la più fedele esecutrice delle direttive del marito M.G., che aveva organizzato, diretto e controllato, anche tramite l’attività materiale svolta da vari affiliati, il materiale trasferimento delle somme indebitamente sottratte all’Erario ed il relativo reinvestimento in attività lecite ed illecite) e riciclaggio transnazionale, entrambi aggravati L. n. 146 del 2006, ex art. 4 (vedi pag. 2 ordinanza impugnata).

I beni in esame erano stati sottoposti a sequestro preventivo, in via principale, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 11, il tutto in relazione ad un’imposta Iva non versata pari ad Euro 376.000.000,00, costituente il profitto del reato riconducibile ad entrambi gli illeciti contestati; il tutto ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3 (vedi ord. impugnata pag. 1, 2, 3) Trattasi di valutazioni di diritto conformi ai parametri di cui all’art. 321 c.p.p.; L. n. 146 del 2006, artt. 3, 4, 11, disciplina applicabile alla fattispecie in esame, essendo le condotte illecite, contestate in atti, ancora in corso e comunque in fase di accertamento all’epoca del sequestro de quo.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte peraltro al sequestro di due motocicli targati rispettivamente 2 CAAW e TO71960 (vedi pg. 1 del ricorso) sono generiche sia perchè sostanzialmente ripetitive di quanto già esposto in sede di riesame, sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da R.G., con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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