T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 371 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente D.G. & Co. s.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con A. s.r.l. agisce in giudizio per ottenere l’accesso ad una serie di documenti riguardanti l’offerta formulata dall’aggiudicatario R.T.I. S.M. s.p.a. – G.M. s.p.a. nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di "ammodernamento e allargamento del piano viabile e delle relative pertinenze della S.P. 130 TraniAndria, risoluzione dell’intersezione con la S.P. 168 a livelli sfalsati, demolizione e ricostruzione del sottopasso dell’autostrada A14".

In particolare la ricorrente con istanza di accesso depositata in data 11.11.2010 sia presso la Provincia di Barletta – Andria – Trani che presso la Provincia di Bari chiedeva l’ostensione di una serie di documenti concernenti detta procedura di gara che la riguardavano in via diretta ed anche copia dell’offerta proposta dall’aggiudicatario R.T.I. S.M. s.p.a. – G.M. s.p.a., nonché delle giustificazioni rese dallo stesso raggruppamento aggiudicatario ed in generale degli atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di quest’ultimo.

Con i provvedimenti gravati la Provincia BAT ha accolto l’istanza limitatamente ad alcuni documenti richiesti dall’odierna ricorrente (rectius quelli concernenti la propria esclusione), respingendola con riferimento alla documentazione relativa al raggruppamento aggiudicatario.

La Provincia di Bari viceversa è rimasta silente rispetto alla istanza della D.G. & Co. s.r.l.

L’odierna ricorrente sostiene nell’atto introduttivo che in forza della previsione normativa di cui all’art. 13 dlgs 12 aprile 2006, n. 163 ha diritto all’accesso anche rispetto alla documentazione concernente l’offerta del R.T.I. M. – M. in quanto la procedura per cui è causa non ha ad oggetto un appalto segretato o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza ed inoltre la procedura de qua si è ormai conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento controinteressato.

Tuttavia il gravato provvedimento del Dirigente provinciale della Provincia BAT prot. n. 30720 del 19.11.2010 evidenzia che la D. s.r.l. ha interesse unicamente ad ottenere la documentazione di gara che la riguarda in via diretta, non anche quella del parallelo subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta formulata dal raggruppamento controinteressato.

La ricorrente rileva altresì che ha proposto separato giudizio dinanzi a questo T.A.R. avverso la propria esclusione dalla procedura di gara in questione e l’aggiudicazione a beneficio del controinteressato R.T.I. M. – M., lamentando l’illegittimità dell’operato della Commissione di gara e che quindi ha interesse alla conoscenza della documentazione relativa all’offerta proposta da detto R.T.I.

La Provincia di Bari, nel costituirsi in giudizio, sottolinea di non aver mai ricevuto nessuna richiesta di accesso; che rispetto alla documentazione relativa all’offerta del raggruppamento aggiudicatario la D. s.r.l. non ha interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, avendo unicamente un interesse giuridicamente rilevante alla ostensione della documentazione relativa al proprio provvedimento di esclusione; che essa Provincia è carente di legittimazione passiva perché dal verbale del 3.9.2010 (in atti) si ricava che tutta la documentazione relativa alla procedura di gara per cui è causa è stata trasferita alla amministrazione provinciale della Provincia BAT.

Tanto premesso, quanto alla affermazione della difesa della Provincia di Bari di non aver ricevuto alcuna richiesta di accesso, va rilevato che in atti è presente istanza di accesso presentata dalla D. s.r.l. con il timbro della Provincia di Bari in arrivo 11 novembre 2010.

Con riferimento alla eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia di Bari, la stessa va disattesa poiché dal citato verbale del 3.9.2010 emerge che parte degli atti (in particolare quelli concernenti l’offerta economica delle imprese partecipanti e le relative giustificazioni) di cui la società ricorrente chiede l’accesso, pur essendo nella piena disponibilità del Servizio Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT, continuano ad essere custoditi dal Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Bari fintanto che la Provincia BAT non potrà disporre di propri locali in cui allocare in sicurezza la documentazione di gara. Dal che si desume che entrambe le autorità cui è stata rivolta l’istanza di accesso detengono stabilmente la documentazione richiesta (cfr. art. 2, comma 2 d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184).

Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato come correttamente rilevato dalla difesa della Provincia BAT.

Invero ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. a) dlgs n. 163/2006 "Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;…".

Il comma 6 della disposizione da ultimo citata prevede che "In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.".

Secondo quanto statuito da Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6121 con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere "In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 13 d.lgs. n. 163 del 2006 esclude l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione posta a corredo dell’offerta selezionata, ove l’impresa aggiudicataria abbia dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale, ed il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio.".

Nel caso di specie il raggruppamento aggiudicatario M. – M. in più atti (cfr. rapporti di prova su crash test e barriere di contenimento, nonché certificati di omologazione di cui all’allegato n. 9 del fascicolo della Provincia BAT) ha fatto espresso divieto a soggetti terzi (compresa la stazione appaltante) di esibire o comunque utilizzare detta documentazione.

Ne consegue che l’interesse all’accesso dell’odierna ricorrente deve ritenersi circoscritto agli atti ed ai provvedimenti con cui l’amministrazione ha escluso l’offerta della stessa D. s.r.l. in quanto ritenuta "inaffidabile nel suo complesso" e soltanto entro tali confini l’odierna ricorrente ha concreta necessità/utilità di valersi di tale documentazione nel separato giudizio pendente dinanzi a questo T.A.R., documentazione cui ha già ottenuto accesso.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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