Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10116 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

P.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli L.L. e Augusta Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare a risarcirgli i pregiudizi subiti nel sinistro verificatosi il (OMISSIS). Espose che quel giorno, mentre era fermo a un semaforo alla guida della sua auto, era stato violentemente tamponato dal veicolo di proprietà del convenuto e che l’urto, oltre a danneggiare la vettura, gli aveva provocato gravi lesioni.

Costituitasi in giudizio, la società assicuratrice contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 15 novembre 2002 il giudice adito condannò i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 34.060,77, oltre accessori e spese. Su gravame principale del P. e incidentale della società assicuratrice, la Corte d’appello, in data 27 febbraio 2006, per quanto qui interessa, ha condannato Augusta Assicurazioni s.p.a. al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 7.555,47.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, P.S. formulando un unico motivo e notificando l’atto ad Augusta Assicurazioni s.p.a. e a L. L..

Solo la prima ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva ha svolto l’altro intimato.
Motivi della decisione

1 Con l’unico mezzo l’impugnante lamenta vizi motivazionali ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Deduce che nei motivi di gravame non aveva censurato la diagnosi del secondo consulente, che aveva sostanzialmente confermato quella dell’esperto nominato in prima battuta, ma la corrispondenza alle affezioni riscontrate dei danni da postumi permanenti, quantificati nella misura del 7-8%. Evidenzia che, secondo il motivato parere del tecnico di parte, la valutazione della psicopatologia del P., assimilabile per analogia a una nevrosi ipocondriaca di media entità, variava, in base alle Tabelle di invalidità civile di cui al D.M. 5 febbraio 1992, da un minimo del 21% a un massimo del 30%. Denuncia quindi che il decidente avesse inteso la doglianza come volta a contestare il tipo di lesioni e di disturbi lamentati dall’infortunato per effetto del sinistro, non già la valutazione della loro incidenza sul danno biologico.

2 Le critiche non hanno alcun fondamento.

Nel motivare il suo convincimento, ha osservato il decidente che correttamente il Tribunale si era conformato alle conclusioni del secondo consulente, essendo questi, a differenza del primo, uno specialista in neurologia e avendo inoltre sottoposto il P. a un accurato esame, corroborato da indagini specialistiche e da una visita psichiatrica presso il Dipartimento di Medicina Pubblica e della Sicurezza Sociale dell’Università di Napoli. In tale contesto la Corte ha reputato condivisibile sia la diagnosi di trauma cranico chiuso, come conseguenza del sinistro, sia l’individuazione dei postumi permanenti in un discreto disturbo nevrotico ansioso- depressivo con significativi aspetti di tipo ipocondriaco e cefalea post-traumatica di carattere tensivo cronico. Considerato tuttavia che erano state escluse rilevanti ripercussioni di tali affezioni sull’inserimento sociale e familiare dell’infortunato, ha ritenuto corretta la quantificazione del danno biologico da postumi permanenti nella misura del 7-8%. 3 A fronte di tale apparato motivazionale ritiene il collegio che non abbia fondamento il denunciato travisamento dei motivi di gravame e che i rilievi formulati in ricorso si risolvano, in definitiva, in critiche di carattere valutativo, inammissibili in questa sede.

E’ del resto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, di talchè non è necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni degli esperti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, che non possono integrare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (confr.

Cass. civ. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8355).

4 Non è superfluo aggiungere, per completezza, che le previsioni di cui alla Nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti sulla base della classificazione internazionale dell’organizzazione mondiale della sanità, di cui al D.M. 5 febbraio 1992, n. 147, richiamato dal ricorrente, distinguendo i disturbi nevrotici e psichici in lievi, medi e gravi, non prevedono tra malattia diagnostica e percentuale di invalidità alcun automatismo, ancorchè relativo, che prescinda dalla gravità dell’affezione, previsione che sarebbe del resto assolutamente illogica. In tale contesto il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *