Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 08-03-2011, n. 8991 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 2.7.2010 il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di C.R. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Ancona, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del predetto C., indagato per i reati di cui all’art. 416 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8. 2) Ricorreva per cassazione il C., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la inosservanza dell’art. 309, commi 5 e 10, nonchè la manifesta illogicità della motivazione.

Con il secondo motivo denunciava la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p..

Con il terzo motivo denunciava la violazione di legge con riferimento all’art. 274 c.p.p., comma 1 lett. a) e c) e art. 275 c.p.p. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura.

3) Con dichiarazione, pervenuta in cancelleria, C.R. ed il suo difensore hanno comunicato di rinunciare espressamente al ricorso per cassazione proposto in data 25 agosto 2010 avverso l’ordinanza del 2.7.2010 del Tribunale di Ancona.

Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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