T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 03-03-2011, n. 195 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il signor G.M.G. chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Sassari n. 11/06 e sul decreto ingiuntivo del giudice del lavoro del Tribunale di Tempio n. 115/2010.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR adito.

L’articolo 112 del cod. proc. Amm. al comma 2° dispone che:

2. L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

Dalla riporta disposizione emerge che l’esecuzione deve riguardare "l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi…al giudicato".

Nel caso di specie la parte chiamata in giudizio per l’esecuzione del giudicato non è una pubblica amministrazione ma un soggetto privato: S.p.a. Azienda S.P.O..

La circostanza che questo soggetto si occupi di servizi pubblici, non ne muta la natura privatistica e il connesso esercizio della propria attività nell’ambito privatistico, al pari di qualsiasi impresa privata che gestisce servizi pubblici a seguito dell’aggiudicazione di un appalto di un pubblico servizio.

Nell’uno come nell’altro caso il rapporto di lavoro con i dipendenti si svolge in termini totalmente privatistici tra soggetti di diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle eventuali controversie.

La possibilità per il giudice amministrativo di poter giudicare in ordine alla esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, è circoscritta alle sole ipotesi nelle quali l’obbligo dell’esecuzione del giudicato ricada su una pubblica amministrazione. La S.p.a. Aspo non è una pubblica amministrazione e non esercita alcun potere pubblico, non essendo neppure dedotto che essa abbia ricevuto la concessione di un pubblico servizio.

Presupposto indefettibile è che la sentenza da eseguire sia stata pronunciata nei confronti di un soggetto pubblico, potendosi ammettere l’esperibilità dell’azione di ottemperanza con riferimento ad un soggetto privato solo nelle ipotesi in cui questo sia succeduto al soggetto pubblico nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza poi passata in giudicato (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 novembre 2006, n. 6818).

In conclusione, poiché la società privata intimata non svolge poteri pubblici e né è succeduta ad soggetto pubblico, il ricorso in ottemperanza va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR adito.

Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nonché – in virtù del principio della cd. translatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 77/2007) e dalla Corte di Cassazione (Sez. Un., sentenza n. 4109/2007), altresì recentemente precisato dall’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo – indicare al ricorrente il termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del TAR adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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