Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 08-03-2011, n. 8987 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza emessa il 06/07/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di S.A., avverso il provvedimento del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, in data 22/05/010, con il quale veniva disposto, fra l’altro, il sequestro preventivo dell’autovettura Fiat Punto tg (OMISSIS) di proprietà dell’imputato, il tutto in ordine al reato di cui all’art. 612 bis c.p. – rigettava il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non sussistevano i presupposti per il sequestro preventivo non essendo il veicolo cosa pertinente al reato e non essendo strutturato funzionalmente alla consumazione dello stesso.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 09/02/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro preventivo.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con provvedimento emesso il 22/05/010, da un lato disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di S.A., imputato del reato di cui all’art. 612 bis c.p.; dall’altro disponeva il sequestro preventivo dell’autovettura Fiat Punto tg (OMISSIS), di proprietà del S..

Il Tribunale di Venezia – quale giudice del riesame – disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dichiarando, altresì, la propria incompetenza a decidere sul gravame interposto avverso il provvedimento di sequestro (formulato nel contesto della stessa impugnazione proposta avverso la misura coercitiva personale).

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza in data 06/07/010, respingeva il gravame relativo al sequestro preventivo.

S.A. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Il Tribunale motivava la propria decisione, asserendo che il sequestro preventivo dell’autoveicolo era necessario onde impedire all’imputato di utilizzare (per il futuro) l’autovettura in esame al fine di reiterare le condotte moleste e prevaricatrici in danno della persona offesa (con la quale aveva avuto una relazione sentimentale).

Tanto premesso, si rileva che la decisione del Tribunale è errata in diritto e priva in modo radicale della motivazione, posto che quella espressa nell’ordinanza de qua è solo apparente.

In primo luogo manca il presupposto della pertinenzialità del bene sequestrato con il reato contestato di cui all’art. 612 bis c.p., non essendo l’autoveicolo in esame strutturato e finalizzato esclusivamente per consentire al S. di raggiungere la donna oggetto delle sue condotte moleste ed intimidatorie.

In secondo luogo si osserva – a prescindere del fatto che il S., all’epoca del sequestro, era sottoposto alla misura della custodia in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari, con conseguente divieto di allontanarsi dal domicilio – che il S. (una volta rimesso in libertà) ben potrebbe utilizzare altri mezzi di trasporto (motoveicoli, nuova autovettura, mezzi pubblici) per raggiungere la parte offesa.

Trattasi, pertanto, di motivazione apparente, poichè non consente di individuare l’iter logico giuridico, seguito dal giudice del riesame, idoneo a dare conto della decisione impugnata.

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Treviso/Conegliano, in data 06/07/010, con rinvio al Tribunale di Treviso per un nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte:

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Treviso per un nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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